Art. 1 (Definizione dell'agente - Sfera di
applicazione).
Il presente
accordo regola
i rapporti
fra
gli agenti
e i rappresentanti
di commercio,
rappresentati
dalle Associazioni
sindacali
contraenti
e le aziende
industriali
rappresentate
dalle Associazioni
aderenti alla
Confederazione
Generale dell'Industria
Italiana (Confindustria),
nonché gli
Enti cooperativi
rappresentati
dalla Confederazione
Cooperative
Italiane
(Confcooperative).
Agli effetti
di esso ed
in conformità
agli
artt. 1742
e 1752 del
codice civile,
indipendentemente
dalla qualifica
o denominazione
usata dalle
parti:
a) è agente
di commercio
il soggetto
incaricato
stabilmente
da una o più
ditte di promuovere
la conclusione
di contratti
in una determinata
zona;
b) è rappresentante
di commercio
il soggetto
incaricato
stabilmente
da una o più
ditte
di concludere
contratti in
nome delle
medesime
in una determinata
zona.
L'agente o
rappresentante
esercita la
sua
attività, in
forma autonoma
ed indipendente,
nell'osservanza
delle istruzioni
impartite
dal preponente
ai sensi dell'art.
1746 del
codice civile,
senza obblighi
di orario di
lavoro e di
itinerari predeterminati.
Le
istruzioni
di cui all'art.
1746 del codice
civile devono
tenere conto
dell'autonomia
operativa dell'agente
o rappresentante,
il
quale, tenuto
ad informare
costantemente
la casa mandante
sulla situazione
del mercato
in cui opera,
non è tenuto
peraltro a
relazioni
con periodicità
prefissata
sulla esecuzione
delle sue attività.
Il presente
accordo si
applica anche
alle
società aventi
per oggetto
esclusivo o
prevalente
l'esercizio
delle attività
suddette, salve
le eccezioni
e deroghe espressamente
previste
nell'accordo
stesso, nonchè
a coloro che,
in qualità
di agenti o
rappresentanti,
hanno
incarico di
vendere esclusivamente
a privati
consumatori.
Le norme del
presente accordo
- salvo quelle
di cui agli
artt. 10 e
13 - non sono
vincolanti
nel caso di
conferimento
di mandato
di agenzia
o rappresentanza
a coloro che
svolgono anche
il commercio
in proprio
nello stesso
genere
di prodotti.
Chiarimento
a verbale
Le parti si
danno atto
che nella definizione
di cui al secondo
comma, lett.
a) e b), rientrano
anche gli agenti
e i rappresentanti
di commercio
operanti in
"tentata
vendita",
a condizione
che vengano
rispettati
i principi
di autonomia
e indipendenza
nello svolgimento
dell'attività
e che non siano
previsti obblighi
di orario di
lavoro e di
itinerari predeterminati.
Art. 2 (Zona
ed esclusiva
- Variazioni).
Ferma restando
la possibilità
di diverse
intese tra
le parti, di
norma la ditta
non
può valersi
contemporaneamente
nella stessa
zona e per
lo stesso ramo
di commercio
di
più agenti
o rappresentanti,
nè l'agente
o rappresentante
può assumere
l'incarico
di trattarvi
gli affari
di più ditte
che
siano in concorrenza
fra di loro.
Il divieto
di cui sopra
non si estende,
salvo
patto di esclusiva
per una sola
ditta, all'assunzione,
da parte dell'agente
o rappresentante,
dell'incarico
di trattare
gli affari
di più ditte
non in
concorrenza
tra di loro.
Nel caso in
cui
l'agente o
rappresentante
non sia vincolato
dal patto di
esclusiva per
una sola ditta,
egli resta
libero di assumere
altri incarichi
per ditte che
non siano in
concorrenza.
Le variazioni
di zona (territorio,
clientela,
prodotti) e
della misura
delle provvigioni,
esclusi i casi
di lieve entità
(intendendosi
per lieve entità
le riduzioni,
che incidano
fino al 5%
del valore
delle provvigioni
di
competenza
dell'agente
o rappresentante
nell'anno
civile precedente
la variazione,
ovvero nei
12 mesi antecedenti
la variazione,
qualora
l'anno precedente
non sia stato
lavorato
per intero),
possono essere
realizzate
previa
comunicazione
scritta all'agente
o al rappresentante
da darsi almeno
2 mesi prima
(ovvero 4 mesi
prima per gli
agenti e rappresentanti
impegnati
ad esercitare
la propria
attività esclusivamente
per una sola
ditta), salvo
accordo scritto
tra le parti
per una diversa
decorrenza.
Qualora queste
variazioni
siano di entità
tale da modificare
sensibilmente
il contenuto
economico del
rapporto (intendendosi
per
variazione
sensibile le
riduzioni superiori
al 20% del
valore delle
provvigioni
di competenza
dell'agente
nell'anno civile
precedente
la
variazione,
ovvero nei
12 mesi antecedenti
la variazione,
qualora l'anno
precedente
non sia stato
lavorato per
intero), il
preavviso
scritto non
potrà essere
inferiore a
quello
previsto per
la risoluzione
del rapporto.
Qualora l'agente
o rappresentante
comunichi,
entro 30 giorni,
di non accettare
le variazioni
che modifichino
sensibilmente
il contenuto
economico del
rapporto, la
comunicazione
del preponente
costituirà
preavviso per
la
cessazione
del rapporto
di agenzia
o rappresentanza,
ad iniziativa
della casa
mandante.
L'insieme delle
variazioni
di lieve entità
apportate in
un periodo
di dodici mesi
sarà
da considerarsi
come unica
variazione,
per
l'applicazione
del presente
articolo 2,
sia
ai fini della
richiesta del
preavviso di
2 o 4 mesi,
sia ai fini
della possibilità
di intendere
il rapporto
cessato ad
iniziativa
della casa
mandante.
Chiarimento
a verbale all'articolo
2
In relazione
a quanto previsto
dai commi
primo e secondo
del presente
articolo, le
parti si danno
atto che è
da escludersi
la
possibilità
di concorrenza
quando l'incarico
conferito all'agente
o rappresentante
riguardi
generi di prodotti
che per foggia,
destinazione
e valore d'uso
siano diversi
e infungibili
tra di loro.
Art. 3 (Documenti
- Campionario).
All'atto del
conferimento
dell'incarico,
all'agente
o rappresentante
debbono essere
precisati per
iscritto, in
un unico documento,
oltre al nome
delle parti,
la zona assegnata,
i prodotti
da trattarsi,
la misura delle
provvigioni
e compensi,
la durata,
quando
questa non
sia a tempo
indeterminato.
In ogni contratto
individuale
dovrà essere
inserito l'esplicito
riferimento
alle norme
dell'accordo
economico collettivo
in vigore
e successive
modificazioni.
Nel caso di
affidamento
del campionario,
sarà altresì
previsto che
il valore dello
stesso potrà
essere addebitato
all'agente
o rappresentante
in caso di
mancata o parziale
restituzione
o di danneggiamento.
Art. 4 (Tempo
determinato).
Le norme previste
nel presente
accordo si
applicano anche
al contratto
a tempo determinato
in quanto compatibili
con la natura
del rapporto,
con esclusione,
comunque, delle
norme relative
al preavviso
di cui all'art.
9.
Nei contratti
a tempo determinato
di durata
superiore a
6 mesi, la
casa mandante
comunicherà
all'agente
o rappresentante,
almeno 60 giorni
prima della
scadenza del
termine, l'eventuale
disponibilità
al rinnovo
o proroga del
mandato.
Art. 5 (Diritti
e doveri delle
parti).
L'agente o
rappresentante,
nell'esecuzione
dell'incarico,
deve tutelare
gli interessi
del preponente
ed agire con
lealtà e buona
fede.
In particolare,
deve adempiere
l'incarico
affidatogli
in conformità
alle istruzioni
impartite dalla
ditta e fornire
le informazioni
riguardanti
le condizioni
del mercato
nella
zona assegnatagli,
nonché ogni
altra informazione
utile al preponente
per valutare
la convenienza
dei singoli
affari.
L'agente o
rappresentante
non ha facoltà
di riscuotere
per la ditta,
nè di concedere
sconti o dilazioni,
salvo diverso
accordo
scritto.
Il preponente,
nei rapporti
con l'agente,
deve agire
con lealtà
e buona fede.
Egli deve mettere
a disposizione
dell'agente
la documentazione
necessaria,
relativa ai
beni o servizi
trattati e
fornire all'agente
o rappresentante
le notizie
utili a svolgere
nella maniera
più producente
il proprio
mandato.
Il preponente
informerà altresì
l'agente
o rappresentante
sul lancio
di nuovi prodotti
e sulle nuove
politiche di
vendita e avvertirà
l'agente, allorché
preveda che
il volume
delle operazioni
commerciali
sarà notevolmente
inferiore a
quello che
l'agente avrebbe
potuto
normalmente
attendersi.
Nei contratti
individuali
potrà essere
stabilito
un termine
per l'accettazione
o il rifiuto,
totale o parziale,
da parte del
preponente
delle proposte
d'ordine trasmesse
dall'agente.
In assenza
nel contratto
individuale
di espressa
previsione
del termine
di cui sopra,
le proposte
d'ordine si
intenderanno
accettate,
ai soli
fini del diritto
alla provvigione,
se non
rifiutate dal
preponente
entro sessanta
giorni
dalla data
di ricevimento
delle proposte
stesse.
Art. 6 (Provvigioni).
Ai sensi dell'art.
1748 cod. civile,
l'agente
o rappresentante
ha diritto
alla provvigione,
determinata
di norma in
misura percentuale,
su tutti gli
affari conclusi
durante il
rapporto,
quando l'operazione
sia stata conclusa
per
effetto del
suo intervento.
I criteri per
il conteggio
della provvigione
saranno stabiliti
negli accordi
tra le parti;
in ogni caso
non potranno
essere dedotti
dall'importo
a cui è ragguagliata
la provvigione
gli sconti
di valuta accordati
per condizioni
di pagamento.
Nel caso in
cui sia affidato
all'agente
o
rappresentante
l'incarico
continuativo
di
riscuotere
per conto della
casa, con responsabilità
dell'agente
per errore
contabile,
dovrà essere
stabilita una
provvigione
separata, in
relazione
agli affari
per i quali
sussista l'obbligo
della riscossione.
L'obbligo di
stabilire
la provvigione
separata di
cui trattasi
non
sussiste per
il caso in
cui l'agente
o rappresentante
svolga presso
i clienti della
sua zona la
sola attività
di recupero
di somme per
le
quali dai clienti
medesimi non
siano state
rispettate
le scadenze
di pagamento.
Nel caso in
cui sia affidato
all’agente
o
rappresentante
l’incarico
di coordinamento
di altri agenti
in una determinata
area,
purché sia
specificato
nel contratto
individuale,
dovrà essere
stabilito uno
specifico compenso
aggiuntivo,
in forma non
provvigionale.
Salvo quanto
disposto dal
comma successivo,
nel caso che
la esecuzione
dell'affare
si
effettui su
accordo fra
fornitore ed
acquirente
per consegne
ripartite,
la provvigione
sarà
corrisposta
sugli importi
delle singole
consegne.
In qualsiasi
caso di insolvenza
parziale
del compratore,
qualora la
perdita subita
dalla ditta
sia inferiore
all'importo
della
provvigione
sulla quota
soluta, la
ditta
verserà all'agente
o rappresentante
la differenza.
Tuttavia, qualora
l'insolvenza
parziale del
compratore
sia inferiore
al 15% del
valore
del venduto,
l'agente o
rappresentante
avrà
diritto alla
provvigione
sulla quota
soluta.
La provvigione
spetta all'agente
o rappresentante
anche per gli
affari che
non hanno avuto
esecuzione
per causa imputabile
al preponente.
L'agente o
rappresentante
che tratta
in esclusiva
gli affari
di una ditta
ha diritto
alla provvigione
anche per gli
affari conclusi
senza suo intervento,
semprechè rientranti
nell'ambito
del mandato
affidatogli.
Qualora la
promozione
e l'esecuzione
di un
affare interessino
zone e/o clienti
affidati
in esclusiva
ad agenti diversi,
la relativa
provvigione
verrà riconosciuta
all'agente,
che abbia effettivamente
promosso l'affare,
salvo diversi
accordi fra
le parti per
un'equa
ripartizione
della provvigione
stessa.
In caso di
cessazione
o risoluzione
del contratto
di agenzia,
l'agente o
rappresentante
ha
diritto alla
provvigione
sugli affari
proposti
prima della
risoluzione
o cessazione
del
contratto ed
accettati dalla
ditta anche
dopo tale data,
salvo, in ogni
caso, le disposizioni
di cui ai commi
precedenti,
e salvo l'obbligo,
per l'agente
o rappresentante,
a richiesta
della ditta,
di prestare
l'opera di
sua competenza
per la completa
o regolare
esecuzione
degli
affari in corso.
L'agente o
rappresentante
ha diritto
alla
provvigione
sugli affari
proposti e
conclusi
anche dopo
lo scioglimento
del contratto,
se la conclusione
è effetto soprattutto
dell'attività
da lui svolta
ed essa avvenga
entro un termine
ragionevole
dalla cessazione
del rapporto.
A tal fine,
all'atto della
cessazione
del
rapporto, l'agente
o rappresentante
relazionerà
dettagliatamente
la preponente
sulle trattative
commerciali
intraprese,
ma non concluse,
a causa dell’intervenuto
scioglimento
del
contratto di
agenzia. Qualora,
nell'arco
di 4 mesi dalla
data di cessazione
del rapporto,
alcune di tali
trattative
vadano a buon
fine,
l'agente avrà
diritto alle
relative provvigioni,
come sopra
regolato.
Decorso tale
termine, la
conclusione
di ogni
eventuale ordine,
inserito o
meno nella
relazione
dell'agente,
non potrà più
essere considerata
conseguenza
dell'attività
da lui svolta
e
non sarà quindi
riconosciuta
alcuna provvigione.
Sono fatti
comunque salvi
gli accordi
fra
le parti, che
prevedano un
termine temporale
diverso o la
ripartizione
della provvigione
fra gli agenti
succedutisi
nella zona
ed
intervenuti
per la promozione
e conclusione
dell'affare.
Art. 7 (Liquidazione
delle provvigioni).
Le ditte cureranno
la liquidazione
delle
provvigioni
alla fine di
ogni trimestre.
Entro 30 giorni
dalla scadenza
del trimestre
considerato,
le ditte invieranno
all'agente
o rappresentante
il conto delle
provvigioni,
nonchè il relativo
importo, con
l'adempimento
delle formalità
richieste dalle
vigenti norme
fiscali. In
caso di contestazione,
la ditta
verserà le
eventuali ulteriori
somme non
oltre 30 giorni
dalla definizione
della controversia.
Qualora la
ditta mandante
ritardi il
pagamento
delle somme
dovute di oltre
quindici giorni,
rispetto ai
termini di
cui al precedente
comma, sarà
tenuta a versare
su tali somme
per tutti i
giorni di ritardo
un interesse
in misura pari
al tasso ufficiale
di riferimento.
Se per consuetudine
la ditta non
spedisce
le fatture
tramite l'agente
o rappresentante,
essa deve almeno
alla fine di
ogni mese fornire
all'agente
o rappresentante
le copie delle
fatture inviate
direttamente
ai clienti.
Sulle provvigioni
maturate, l'agente
o rappresentante
ha diritto
ad anticipi,
nel corso del
trimestre,
nella misura
del 70% del
suo credito
per
tale titolo.
Nel caso in
cui sia pattuito
il diritto
alle provvigioni
al buon fine
dell'affare,
è facoltà dell'agente
o rappresentante
all'atto del
conferimento
del mandato,
di
chiedere, in
alternativa
al criterio
di cui
sopra, la liquidazione
di anticipi
nella
misura del
50% delle provvigioni,
che si
riferiscono
ad affari con
pagamento non
oltre
90 giorni,
e nella misura
del 35% delle
provvigioni,
che si riferiscono
ad affari con
pagamento
oltre 90 giorni,
ma non oltre
120. Resta
fermo che l'agente
o rappresentante
non ha
diritto ad
anticipi, ove
sia debitore
della
ditta per altro
titolo.
Art. 8 (Rimborso
spese).
L'agente o
rappresentante
non ha diritto
al rimborso
delle spese
occasionate
dalla
sua attività
svolta ai sensi
dell'articolo
1 del presente
accordo, salvo
patto in contrario.
Resta fermo
che tutte le
somme corrisposte
dalla casa
mandante, anche
se a titolo
di
rimborso o
concorso spese,
per lo svolgimento
dell'attività
di agenzia
e di rappresentanza
commerciale
sono computabili
agli effetti
dei vari istituti
contrattuali
e legali e
sono soggette
alla contribuzione
Enasarco.
Art. 9 (Termini
di preavviso).
In caso di
risoluzione
di un rapporto
a tempo
indeterminato,
la parte recedente
dovrà darne
comunicazione
scritta all'altra
parte con
un preavviso
della seguente
misura:
A - Agente
o rappresentante
non impegnato
in esclusiva
per una sola
ditta
- 3 mesi per
i primi 3 anni
di durata del
rapporto;
- 4 mesi nel
quarto anno
di durata del
rapporto;
- 5 mesi nel
quinto anno
di durata del
rapporto;
- 6 mesi di
preavviso,
dal sesto anno
in
poi.
B - Agente
o rappresentante
impegnato in
esclusiva per
una sola ditta
- 5 mesi per
i primi 5 anni
di durata del
rapporto;
- 6 mesi per
gli anni dal
sesto all'ottavo
anno;
- otto mesi
dal nono anno
di durata del
rapporto
in poi.
In caso di
recesso da
parte dell'agente
o
rappresentante,
la durata del
preavviso sarà
di 5 o di 3
mesi, a seconda
che l'agente
sia impegnato
o meno ad esercitare
la sua
attività in
esclusiva per
una sola ditta,
indipendentemente
dalla durata
complessiva
del rapporto.
Ai fini del
computo della
misura del
preavviso
dovuto, si
farà riferimento
alla durata
complessiva
del rapporto,
intendendosi
il periodo
intercorso
dalla stipula
del contratto
fino al momento
di ricevimento
della comunicazione
di recesso.
Le parti convengono
che la scadenza
del periodo
di preavviso
possa coincidere
con uno qualsiasi
dei giorni
di calendario,
in rapporto
alla
data di effettiva
ricezione della
comunicazione
di recesso
e comunque
nel rispetto
della
durata del
preavviso di
cui ai commi
che
precedono.
Ove la parte
recedente,
in qualsiasi
momento,
intenda porre
fine con effetto
immediato
al rapporto,
essa dovrà
corrispondere
all'altra
parte, in sostituzione
del preavviso,
una
somma a titolo
di risarcimento
pari a tanti
dodicesimi
delle provvigioni
liquidate nell'anno
solare precedente
(1 gennaio
- 31 dicembre)
quanti sono
i mesi di preavviso
dovuto ovvero
una somma a
questa proporzionale,
in caso
di esonero
da una parte
del preavviso.
Qualora
il rapporto
abbia avuto
inizio nel
corso
dell'anno solare
precedente,
saranno conteggiati
i successivi
mesi dell'anno
in corso per
raggiungere
i dodici mesi
di riferimento.
Ove più favorevole,
la media retributiva
per la determinazione
dell'indennità
di cui
trattasi sarà
calcolata sui
dodici mesi
immediatamente
precedenti
la comunicazione
di recesso.
Qualora
il rapporto
abbia avuto
una durata
inferiore
a dodici mesi,
il detto computo
si effettuerà
in base alla
media mensile
delle provvigioni
liquidate durante
il rapporto
stesso. L'importo
sostitutivo
del preavviso
va computato
su
tutte le somme
corrisposte
in dipendenza
del contratto
di agenzia,
anche se a
titolo
di rimborso
o concorso
spese.
La parte che
ha ricevuto
la comunicazione
di recesso
può rinunciare
in tutto o
in parte
al preavviso,
senza obbligo
di corrispondere
la somma di
cui al comma
che precede,
entro
30 giorni dal
ricevimento
della predetta
comunicazione.
Durante la
prestazione
in servizio
del preavviso,
il rapporto
prosegue regolarmente,
con tutti
i diritti e
gli obblighi
connessi al
mandato.
Art. 10 (Indennità
per lo scioglimento
del
contratto).
Con la presente
normativa le
parti intendono
dare piena
ed esaustiva
applicazione
all'art.
1751 cod. civ.
anche in riferimento
alle
previsioni
dell’art. 17
della Direttiva
CEE
n. 86/653,
individuando
con funzione
suppletiva
modalità e
criteri applicativi,
particolarmente
per quanto
attiene alla
determinazione
in
concreto della
misura dell'indennità
in caso
di cessazione
del rapporto,
e introducendo
nel contempo
condizioni
di miglior
favore
per gli agenti
e rappresentanti
di commercio,
sia per quanto
riguarda i
requisiti per
il
riconoscimento
dell'indennità,
sia per ciò
che attiene
al limite massimo
dell'indennità,
stabilito dal
terzo comma
del predetto
art.
1751 cod. civ.
A tal fine
si conviene
che l'indennità
in
caso di scioglimento
del contratto
sarà composta
da 2 emolumenti:
l'uno, denominato
indennità
di risoluzione
del rapporto,
viene riconosciuto
all'agente
o rappresentante
anche se non
ci sia stato
da parte sua
alcun incremento
della clientela
e/o del fatturato,
e risponde
principalmente
al criterio
dell'equità;
l'altro,
denominato
indennità suppletiva
di clientela,
è invece collegato
all'incremento
della clientela
e/o del fatturato
e intende premiare
essenzialmente
la professionalità
dell'agente
o rappresentante.
L'indennità
in caso di
scioglimento
del contratto,
di cui ai successivi
capi I e II,
sarà computata
su tutte le
somme, comunque
denominate,
percepite
dall'agente
nel corso del
rapporto, nonché
sulle somme
per le quali,
al momento
della
cessazione
del rapporto,
sia sorto il
diritto
al pagamento
in favore dell'agente
o rappresentante,
anche se le
stesse non
siano state
in tutto
o in parte
ancora corrisposte.
In caso di
decesso dell'agente
o rappresentante,
l'indennità
stessa sarà
corrisposta
agli
eredi.
I) indennità
di risoluzione
del rapporto:
all’atto della
cessazione
del rapporto
spetta
all’agente
o rappresentante
una indennità,
calcolata sulla
base delle
provvigioni
annualmente
maturate, secondo
le misure di
seguito riportate:
- AGENTE O
RAPPRESENTANTE
CON OBBLIGO
DI
ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA
4% sulla quota
di provvigioni
fino a € 12.400,00
annui;
2% sulla quota
di provvigioni
compresa tra
€ 12.400,01
annui ed €
18.600,00 annui;
1% sulla quota
di provvigioni
eccedente €
18.600,00 annui
- AGENTE O
RAPPRESENTANTE
SENZA OBBLIGO
DI
ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota
di provvigioni
fino a € 6.200,00
annui;
2% sulla quota
di provvigioni
compresa tra
€ 6.200,01
annui ed €
9.300,00 annui;
1% sulla quota
di provvigioni
eccedente €
9.300,00 annui.
L’indennità
di cui al presente
capo I) sarà
riconosciuta
in tutte le
ipotesi di
cessazione
del rapporto,
ad eccezione
dello scioglimento
dello stesso
ad iniziativa
della casa
mandante
giustificata
da una delle
fattispecie
di
sotto elencate:
- ritenzione
indebita di
somme di spettanza
della preponente;
- concorrenza
sleale o violazione
del vincolo
di esclusiva
per una sola
ditta.
Le somme di
cui sopra verranno
annualmente
accantonate
dal preponente
nell'apposito
fondo costituito
presso la Fondazione
Enasarco,
secondo quanto
previsto dalle
norme regolamentari
di cui al successivo
articolo 16.
Nel medesimo
regolamento
saranno altresì
dettate le
procedure
per il riaccredito
in favore della
casa mandante
degli importi
eventualmente
già accantonati
al fondo stesso
ma non più
spettanti all’agente
per il verificarsi
di una delle
ipotesi di
decadenza di
cui sopra.
Le parti stipulanti,
ferma restando
l'obbligatorietà
dell'accantonamento
del Firr presso
la Fondazione
Enasarco, concordano
di procedere
alla costituzione
di una commissione
paritetica,
incaricata
di studiare
e formulare
proposte sulla
trasformazione
in senso previdenziale
dell'indennità
di
cui al presente
capo I. Le
risultanze
dei
lavori della
commissione
paritetica
saranno
sottoposte
alle parti
stipulanti
per le determinazioni
di competenza
entro il 30
aprile 2003.
II) Indennità
suppletiva
di clientela:
A) all'atto
dello scioglimento
del contratto
di agenzia
e rappresentanza
commerciale,
sarà corrisposta
direttamente
dalla ditta
preponente
all'agente
o rappresentante,
in
aggiunta all'indennità
di risoluzione
del
rapporto, di
cui al precedente
capo I, una
indennità suppletiva
di clientela,
da calcolarsi
sull'ammontare
globale delle
provvigioni
e delle altre
somme corrisposte
o comunque
dovute all'agente
o rappresentante
fino alla
data di cessazione
del rapporto,
secondo
le seguenti
aliquote:
- 3% sull'ammontare
globale delle
provvigioni
e delle altre
somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni
maturate
dal quarto
anno (nel limite
massimo annuo
di € 45.000,00
di provvigioni);
- ulteriore
0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni
maturate dopo
il sesto anno
compiuto (nel
limite massimo
annuo di €
45.000,00 di
provvigioni).
B) In aggiunta
agli importi
previsti al
capo
I ed alla precedente
lett. A), sarà
riconosciuto
all'agente
o rappresentante
un ulteriore
importo a titolo
di indennità
suppletiva
di clientela,
a condizione
che, alla cessazione
del contratto,
egli abbia
apportato nuovi
clienti al
preponente
e/o abbia sensibilmente
sviluppato
gli affari
con i clienti
esistenti,
in modo da
procurare al
preponente
anche
dopo la cessazione
del contratto
sostanziali
vantaggi derivanti
dagli affari
con tali
clienti.
Detto importo
aggiuntivo
sarà calcolato
nelle
seguenti misure:
- 1% sul valore
annuo dell'incremento
delle
provvigioni,
come determinato
ai sensi del
successivo
articolo 11;
- 2% sul valore
annuo dell'incremento,
se
il tasso di
incremento
risulti superiore
al 100%;
- 3% sul valore
annuo dell'incremento,
se
il tasso di
incremento
risulti superiore
al 150%;
- 4% del valore
annuo dell'incremento,
se
il tasso di
incremento
risulti superiore
al 200%;
- 5% del valore
annuo dell'incremento,
se
il tasso di
incremento
risulti superiore
al 250%;
- 6% del valore
annuo dell'incremento,
se
il tasso di
incremento
risulti superiore
al 300%;
- 7% del valore
annuo dell'incremento,
se
il tasso di
incremento
risulti superiore
al 350%.
L'importo in
questione non
può comunque
essere
superiore alla
differenza
tra l'ammontare
massimo previsto
dal terzo comma
dell'articolo
1751 cod. civ.
e la somma
degli emolumenti
del capo I
e del capo
II, lett. A).
Per gli agenti
e rappresentanti
incaricati
da case editrici
di vendere
esclusivamente
a privati consumatori,
l'ammontare
annuo
delle provvigioni
eccedenti la
misura del
12% viene preso
in considerazione
ai fini
del calcolo
dell'indennità
suppletiva
di
clientela,
nel limite
del 65%.
Il trattamento
di cui al presente
capo II
non è dovuto
se il contratto
si scioglie
per un fatto
imputabile
all'agente
o rappresentante.
Non si considerano
fatto imputabile
all'agente
o rappresentante
le dimissioni
dovute a invalidità
permanente
e totale o
successive
al conseguimento
della pensione
di vecchiaia
(ENASARCO),
sempreché
tali eventi
si verifichino
dopo che il
rapporto
sia durato
almeno un anno.
Il trattamento
di cui al presente
capo II
sarà riconosciuto,
nei termini
e alle condizioni
di cui sopra,
anche per lo
scioglimento
del
contratto a
termine, che
sia stato rinnovato
o prorogato.
Dichiarazione
a verbale
Gli importi
previsti al
capo I e al
capo
II, lett. A),
del presente
articolo verranno
riconosciuti
all'agente
o rappresentante,
anche nel caso
in cui eccedano
l'ammontare
massimo stabilito
dal terzo comma
dell'articolo
1751 cod. civ.
Le parti confermano
che le presenti
disposizioni
collettive
in materia
di indennità
per la
cessazione
del rapporto
di agenzia
sono applicative
della Direttiva
CEE n. 86/653
e dell'art.
1751 c.c.,
ne rispettano
la lettera
e lo
spirito così
come perseguito
dal legislatore
comunitario
e nazionale
e costituiscono
complessivamente
una condizione
di miglior
favore rispetto
alla disciplina
di legge. Esse
sono correlative
ed inscindibili
tra di loro
e non sono
cumulabili
con alcun altro
trattamento.
Art. 11 (Individuazione
del valore
dell'incremento
e del relativo
tasso).
Per individuare
il valore reale
dell'incremento
della clientela
e/o del fatturato,
di cui
al punto II),
lett. B), dell’articolo
10,
da parte dell'agente
o rappresentante,
sarà
preso in considerazione
il volume complessivo
dei guadagni
provvigionali
e di ogni altro
compenso percepito
dall'agente
e rappresentante.
Il valore reale
dell'incremento
annuo finale,
sul quale si
applicano le
aliquote di
cui
al capo II,
lett. B), si
determina in
base
alla differenza
tra i guadagni
complessivi
risultanti
dalle ultime
4 liquidazioni
trimestrali
e quelli risultanti
dalle prime
4 liquidazioni
trimestrali
(applicandosi
a questi ultimi
i coefficienti
di rivalutazione
Istat per
i crediti di
lavoro).
Il tasso reale
dell'incremento
annuo finale,
in rapporto
al quale si
individua l'aliquota
applicabile,
si determina
commisurando
percentualmente
all'importo
rivalutato
delle prime
4 liquidazioni
trimestrali
il valore differenziale
calcolato
secondo quanto
disposto dal
comma precedente.
In alternativa
a quanto previsto
dal comma
precedente,
le parti direttamente
interessate
possono concordare
di assumere,
come base
di calcolo
per la determinazione
del tasso
di incremento,
il fatturato
sul quale sono
state conteggiate
le prime 4
liquidazioni
trimestrali
e il fatturato
sul quale sono
state calcolate
le ultime 4
liquidazioni
trimestrali.
In tal caso,
il tasso finale
di incremento
reale, di cui
al precedente
comma, è determinato
in base alla
differenza
tra il fatturato
relativo alle
ultime 4 liquidazioni
trimestrali
e il fatturato
relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali
(applicandosi
a quest'ultimo
i coefficienti
di rivalutazione
Istat per i
crediti di
lavoro), commisurata
percentualmente
al fatturato
relativo alle
prime 4 liquidazioni
trimestrali
rivalutato
come sopra.
Nel caso di
rapporti di
agenzia e rappresentanza
commerciale,
che all'atto
della cessazione
siano in corso
da più di 5
anni, il valore
annuo iniziale
da prendere
a riferimento
per l'individuazione
sia del valore
assoluto
sia del tasso
di incremento
verrà determinato
in base alla
media annua
delle provvigioni
di competenza
dell'agente
o rappresentante
nei primi 2
anni di durata
del rapporto
(otto
liquidazioni
trimestrali),
- ovvero del
relativo
fatturato,
nel caso di
cui al comma
quarto
- con la rivalutazione
secondo gli
indici
Istat per i
crediti di
lavoro. Il
valore
annuo finale
sarà determinato
sulla base
della media
annua delle
provvigioni
di competenza
dell'agente
o rappresentante
negli ultimi
2 anni di durata
del rapporto
(otto liquidazioni
trimestrali)
ovvero del
relativo fatturato.
Nel caso di
rapporti di
agenzia e rappresentanza
commerciale,
che all'atto
della cessazione
siano in corso
da oltre dieci
anni, il valore
annuo iniziale
da prendere
a riferimento
per l'individuazione
sia del valore
assoluto
sia del tasso
di incremento
verrà determinato
in base alla
media annua
delle provvigioni
di competenza
dell'agente
o rappresentante
nei primi 3
anni di durata
del rapporto
(dodici
liquidazioni
trimestrali),
- ovvero del
relativo
fatturato,
nel caso di
cui al quarto
comma
- con la rivalutazione
secondo gli
indici
Istat per i
crediti di
lavoro. Il
valore
annuo finale
sarà determinato
sulla base
della media
annua delle
provvigioni
di competenza
dell'agente
o rappresentante
negli ultimi
3 anni di durata
del rapporto
(dodici liquidazioni
trimestrali)
ovvero del
relativo fatturato.
Il raffronto
tra dati iniziali
e dati finali
di cui ai precedenti
commi va effettuato
in termini
omogenei. Pertanto,
in caso di
variazioni
in aumento
o in diminuzione
intervenute
nel corso del
rapporto e
riguardanti
il territorio,
la clientela,
i prodotti,
le provvigioni,
gli effetti
di dette variazioni
vanno neutralizzati,
non potendo
comportare
né oneri né
vantaggi
per nessuna
delle parti,
ai fini specifici
qui considerati.
Norma transitoria
agli articoli
10 e 11
I nuovi valori
massimi annui
di cui al capo
I e al capo
II, lettera
A), dell'articolo
10, si applicano
sulle provvigioni
e le altre
somme di competenza
dell'agente
dalla data
del 1^ gennaio
2002 in poi.
Per i contratti
di agenzia
e di rappresentanza
commerciale
in corso alla
data di sottoscrizione
del presente
accordo economico
collettivo
e stipulati
prima del gennaio
2001, come
dato iniziale
di raffronto
ai fini dell'individuazione
del monte provvigionale
differenziale
su
cui applicare
le aliquote
percentuali
di
cui al capo
II, lett. B),
dell'art. 10,
ed
ai fini della
determinazione
del tasso reale
finale di incremento
della clientela
e/o
del fatturato,
di cui alla
medesima disposizione,
si prenderanno
in considerazione
le provvigioni
e gli altri
proventi risultanti
dalle 4 liquidazioni
trimestrali
di competenza
dell'anno 2001
(o le otto
liquidazioni
trimestrali
di competenza
degli anni
2000 e 2001,
nell'ipotesi
del
quinto comma
dell'art. 11,
o le dodici
liquidazioni
trimestrali
di competenza
degli anni
1999,
2000 e 2001,
nell'ipotesi
del sesto comma
dell'art. 11)
ovvero i relativi
fatturati,
nel caso di
opzione secondo
quanto previsto
dal quarto
comma dell’articolo
.
Art. 12 (Malattia
ed infortunio).
In caso di
malattia o
infortunio
dell'agente
o rappresentante
che gli impedisca
di svolgere
il mandato
affidatogli,
il rapporto
di agenzia
o rappresentanza,
a richiesta
della ditta
preponente
o dell'agente
o rappresentante
interessato,
resterà sospeso
ad ogni effetto
per la durata
massima di
6 mesi nell'anno
solare dall'inizio
della malattia
o dalla
data dell'infortunio,
intendendosi
che in
tale periodo
la ditta si
asterrà dal
procedere
alla risoluzione
del rapporto.
Alla ditta
preponente
è riconosciuta
la facoltà
di provvedere
direttamente
per il periodo
predetto ad
assicurare
l'esercizio
del mandato
di agenzia
o rappresentanza
o a dare ad
altri
l'incarico
di esercitarlo.
Il titolare
del mandato
di agenzia
o rappresentanza,
ammalato od
infortunato,
deve consentire,
nel corso di
predetto periodo,
che la ditta,
o chi da questa
ha ricevuto
l'incarico
di
sostituirlo
provvisoriamente,
si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia
senza che
a questa derivino
oneri e non
ha diritto
a compensi
sui proventi
degli affari
conclusi
nel periodo
stesso, salvo
pattuizioni
individuali
più favorevoli.
A favore degli
agenti o rappresentanti
che
operano in
forma individuale
o che siano
soci illimitatamente
responsabili
di società
di persone
(s.n.c. e s.a.s.)
aventi per
oggetto
esclusivo o
prevalente
l'esercizio
dell'attività
di agenzia
e di rappresentanza
commerciale,
si provvederà
alla stipulazione
di una polizza
assicurativa,
tramite la
Fondazione
ENASARCO,
per coprire
i rischi derivanti
da infortunio
e ricovero
ospedaliero.
La polizza
sarà stipulata
dalla Fondazione
ENASARCO secondo
le condizioni
e i limiti
delle disposizioni
regolamentari
allegate,
che formano
parte integrante
del presente
articolo, e
garantirà il
trattamento
di seguito
indicato, indipendente
e aggiuntivo
rispetto
a quello eventualmente
erogato dalla
Fondazione
ENASARCO con
la propria
assicurazione:
a) in caso
di morte per
infortunio:
liquidazione
di un capitale
di € 40.000,00;
b) in caso
di invalidità
permanente
totale
per infortunio:
liquidazione
di un capitale
di € 50.000,00.
Tale importo
sarà proporzionalmente
ridotto,
in caso di
invalidità
inferiore all'81%,
in relazione
alla percentuale
riconosciuta
seconda la
tabella INAIL,
purchè superiore
al minimo del
6%;
c) in caso
di ricovero
ospedaliero
per malattia,
infortunio,
accertamenti
diagnostici
ovvero
di degenza
domiciliare
successiva
a ricovero
per intervento
chirurgico
o a ricovero
per
infortunio,
che abbia comportato
l'applicazione
di ingessatura:
corresponsione
di una diaria
giornaliera
di € 13,00,
dal primo giorno
di degenza
e fino ad un
massimo di
60 giorni
per anno assicurativo,
fatta salva
la decorrenza
iniziale della
copertura assicurativa
per
la diaria stessa.
Gli oneri per
stipulazione
e la gestione
della presente
polizza da
parte della
Fondazione
ENASARCO restano
a carico delle
ditte mandanti
e sono coperti
con l'utilizzo
di una quota
parte dell'interesse
del 4% di spettanza
delle case
mandanti, di
cui all'art.
16,
comma 3, del
presente accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure
delle prestazioni
previste
dal quinto
comma dell'art.
12, lett. a),
b) e c), avranno
effetto dal
momento in
cui
l'Enasarco
avrà provveduto
all'adeguamento
della polizza
assicurativa
in atto. Fino
a quella data,
restano valide
le misure stabilite
dall'articolo
12 dell'accordo
economico collettivo
16 novembre
1988.
Art. 13 (Gravidanza
e puerperio).
In caso di
gravidanza
e puerperio
dell’agente
o rappresentante,
il rapporto
resterà sospeso
ad ogni effetto,
su richiesta
dell’agente
o rappresentante
medesima, per
un periodo
di otto mesi,
all’interno
dei quali deve
collocarsi
la data del
parto, intendendosi
che in tale
periodo la
ditta si asterrà
dal
procedere alla
risoluzione
del rapporto.
Alla ditta
preponente
è riconosciuta
la facoltà
di provvedere
direttamente
per il periodo
predetto ad
assicurare
l'esercizio
del mandato
di agenzia
o rappresentanza
o a dare ad
altri
l'incarico
di esercitarlo.
La titolare
del mandato
di agenzia
o rappresentanza
deve consentire,
nel corso di
predetto periodo,
che la ditta,
o chi da questa
ha ricevuto
l'incarico
di sostituirla
provvisoriamente,
si avvalga
della organizzazione
dell'agenzia
senza che a
questa derivino
oneri. Non
ha
inoltre diritto
a compensi
sui proventi
degli
affari che
siano stati
promossi e
portati
a conclusione
direttamente
dall'azienda
o
dal sostituto
nel periodo
stesso, fermo
restando
il diritto
alla provvigione
per quegli
ordini
pervenuti durante
il periodo
di astensione
per effetto
dell’attività
in precedenza
svolta
dall’agente
o rappresentante.
Art. 14 (Patto
di non concorrenza
postcontrattuale).
Con riferimento
all'art. 1751
bis c.c. e
fermo restando
quanto ivi
stabilito,
a fronte
del patto di
non concorrenza
postcontrattuale
l'agente o
rappresentante,
operante in
forma
individuale
o di società
di persone
o di
società di
capitali con
un unico socio,
avrà
diritto ad
una specifica
indennità.
Salvo diversi,
più favorevoli
accordi tra
le parti direttamente
interessate,
la misura
dell'indennità
spettante all'agente
o rappresentante
per l'intera
durata massima
(2 anni) del
patto di non
concorrenza
viene determinata
sulla base
della tabella
allegata al
presente
articolo. In
caso di patto
di non concorrenza
di durata inferiore
ai 2 anni,
l'ammontare
dell'indennità
indicata nella
tabella sarà
ridotto, in
rapporto all'effettiva
durata
del patto,
sulla base
di un parametro
del
40% per il
primo anno
e del 60% per
il secondo
anno.
La base di
calcolo dell'indennità
è costituita
dalla media
annua delle
provvigioni
spettanti
negli ultimi
5 anni precedenti
la cessazione
del rapporto
ovvero dalla
media annua
calcolata
sull'intero
rapporto, se
questo abbia
avuto
una durata
inferiore a
5 anni.
In caso di
dimissioni
dell'agente
o rappresentante,
non motivate
da inadempimento
del preponente
né da pensionamento
di vecchiaia
(Enasarco)
né da grave
inabilità,
che non consenta
più
lo svolgimento
dell'attività,
la misura dell'indennità
è ridotta al
70%, limitatamente
al caso dell’agente
plurimandatario
e in relazione
ad un mandato
che non rappresenti
più del 25%
dei suoi
introiti.
In caso di
agente o rappresentante
non vincolato
ad esercitare
la sua attività
in esclusiva
per una sola
ditta, per
il quale il
rapporto
cessato valga
almeno l'80%
del monte provvigionale
complessivo
spettante nel
periodo di
cui
al precedente
terzo comma,
si applicheranno
le misure previste
dalla tabella
per l'indennità
del monomandatario.
L'agente o
rappresentante
di commercio
che intenda
avvalersi della
presente disposizione
è tenuto ad
esibire,
al momento
della cessazione
del rapporto,
le scritture
contabili valide
ai fini fiscali,
dalle quali
risulti il
totale delle
provvigioni
complessivamente
percepite in
ciascuno degli
anni presi
a riferimento.
In caso di
violazione
del patto di
non concorrenza,
l’agente o
rappresentante
non ha diritto
ad alcuna indennità
e pertanto
dovrà restituire
al preponente
gli importi
eventualmente
già
percepiti a
tale titolo.
Egli dovrà
inoltre
corrispondere
una penale
di ammontare
non
superiore al
50% dell’indennità
di cui alla
Tabella allegata.
Ammontare totale
dell'indennità
| Ammontare totale dell'indennità |
|
Anni di durata del rapporto
|
|
Monomandato
|
Plurimandato
|
| Oltre 10 anni |
12 mensilità |
10 mensilità |
| Oltre 5 e fino a 10 |
10 mensilità |
8 mensilità |
| Fino a 5 anni |
8 mensilità |
6 mensilità |
Chiarimento
a verbale
Le Organizzazioni
sindacali danno
atto che
la natura del
compenso del
patto di non
concorrenza
previsto dall’art.
1751 bis del
codice civile
è complementare
per l’agente
di commercio
alla natura
di indennità
prevista dall’art.
1751 del codice
civile.
Art. 15 (Trattamento
di previdenza).
In relazione
a quanto previsto
dall'art.
12 dell'accordo
economico 30
giugno 1938
e alle norme
dettate dal
regolamento
delle
attività istituzionali
della Fondazione
Enasarco,
deliberato
dal Consiglio
di amministrazione
dell'Ente il
5 agosto 1998
e approvato
dal
Ministero del
lavoro e della
previdenza
sociale,
di concerto
con il Ministero
del Tesoro,
del Bilancio
e della programmazione
economica
il 24 settembre
1998, il trattamento
di previdenza
in favore degli
agenti e rappresentanti,
i cui rapporti
siano regolati
dal presente
accordo, viene
attuato mediante
il versamento,
da parte delle
ditte, di un
contributo
del
5,75% sulle
provvigioni
liquidate all'agente
o rappresentante
e da un pari
contributo
a carico dell'agente
o rappresentante,
che
verrà trattenuto
dalle ditte
all'atto della
liquidazione
delle provvigioni
stesse.
I contributi
di cui sopra
dovuti sulle
provvigioni
liquidate nell'anno
nel limite
di € 12.394,97,
ovvero nel
limite di €
21.691,19,
se l'agente
o rappresentante
sia impegnato
ad esercitare
in esclusiva
la sua attività
per una sola
ditta.
Il trattamento
previdenziale
di cui sopra
non ha applicazione,
a tutti gli
effetti,
nei casi in
cui le attività
di agenzia
o
rappresentanza
commerciale
siano esercitate
da società
per azioni
o da società
a responsabilità
limitata.
Nell'ipotesi
predetta le
ditte mandanti
sono
però tenute
al versamento
di un contributo
del 2% su tutte
le provvigioni
corrisposte,
allo scopo
di finanziare
un Fondo di
assistenza
in favore degli
agenti e rappresentanti.
Fino alla data
del 30 giugno
1956 gli obblighi
delle aziende
per la previdenza
si intendono
integralmente
soddisfatti,
unitamente
a quelli
per l'indennità,
per lo scioglimento
del
contratto,
come previsto
dall'art. 10,
dalle
competenze
spettanti agli
agenti e rappresentanti,
in dipendenza
del trattamento
Enasarco, ai
sensi dell'art.
12 dell'accordo
30 giugno
1938 e successivi
aggiornamenti.
Art. 16 (Iscrizione
ENASARCO).
Le ditte hanno
l'obbligo di
iscrivere i
propri
agenti e rappresentanti
all'Ente nazionale
assistenza
agenti e rappresentanti
di commercio
(Enasarco)
entro 30 giorni
dall'inizio
del
rapporto di
agenzia e di
rappresentanza.
I contributi
di cui all'articolo
precedente
saranno versati
alla Fondazione
Enasarco
con periodicità
trimestrale,
secondo la
normativa
vigente.
Anche gli importi
maturati annualmente
per
l'indennità
di cui all'art.
10, punto I),
verranno accantonata
presso l'Enasarco
con
le modalità
stabilite nel
regolamento
di
cui all'art.
23, a condizione
che l'Istituto
si impegni
a riconoscere
alle aziende
un
interesse del
4% annuo sulle
somme accantonate
nonché a rivalutare
i conti individuali
degli
agenti.
Entro il 30
aprile di ciascun
anno la ditta
mandante invierà
all'agente
o rappresentante
un riepilogo
delle somme
versate al
fondo
di previdenza
dell'Enasarco
e di quelle
accantonate
presso il FIRR,
di competenza
dell'anno precedente.
Art. 17 (Pattuizioni
individuali).
Il presente
accordo non
sostituisce le pattuizioni
individuali
eventualmente
più favorevoli
per l'agente
o rappresentante.
Art. 18 (Controversie).
Le parti stipulanti
si riservano
di istituire
una commissione
nazionale paritetica
per
l'esame e la
definizione
delle controversie
circa l'interpretazione
e l'applicazione
del presente
accordo.
Art. 19 (Procedure
di conciliazione
ed arbitrato).
Le parti stipulanti
si riservano
di definire
procedure di
conciliazione
e arbitrato in
sede di stesura
completa dell'accordo
economico
collettivo
e delle relative
disposizioni
regolamentari.
Fino al momento
in cui non
entreranno
in
vigore le nuove
disposizioni,
restano valide
le disposizione
contenute nell'art.
17 dell'accordo
economico collettivo
del 16 novembre
1988.
Art. 20 (Decorrenza
e durata).
Il presente
accordo entra
in vigore il 1°
aprile 2002,
ferme restando
le diverse decorrenze
specificamente
previste per
determinati istituti,
e scadrà il
31 marzo 2005,
salvo quanto disposto
dall'art. 21.
Ove non venga
disdetto in forma
scritta da
una delle parti
con un preavviso
di 6 mesi,
si intenderà
rinnovato di anno
in anno.
In caso di
regolare disdetta,
esso resterà
in vigore fino
a che non sia
sostituito
da
un successivo
accordo.
Art. 21 (Emanazione
di norme di
legge).
Qualora, in
qualunque momento
della durata
del presente
accordo, venisse
intrapresa
un'azione legislativa
tendente a
modificare
le clausole
dell'accordo
stesso, o che comunque
comporti oneri
nuovi per le
ditte preponenti,
le parti si
impegnano -
su invito di una
di esse - a
riunirsi immediatamente
per concertarsi
sui provvedimenti
da adottare
perchè la sostanza
e lo spirito
del presente
accordo, ed in
particolare
il complesso
degli oneri da esso
derivanti,
non subiscano
modificazioni.
Ove non si
possibile raggiungere
un accordo
prima della
data della
eventuale entrata
in vigore della
nuova norma,
da tale ultima
data il presente
accordo si
intenderà decaduto.
Art. 22 (Inscindibilità
e incumulabilità).
Fermo restando
quanto disposto
dall'articolo
precedente,
le disposizioni
del presente
accordo relative
alla indennità
di scioglimento
del contratto
ed alla previdenza
sono correlative
ed inscindibili
tra di loro
e non sono cumulabili
con alcun altro
trattamento.
Art. 23 (Regolamento
indennità risoluzione
fine rapporto).
Le parti si
riservano di
provvedere alla
redazione di
un apposito
regolamento per
l'accantonamento
ed il versamento
agli aventi
diritto dell'indennità
per la risoluzione
del rapporto,
di cui al capo
I dell'art.
10.
Art. 24 (Versamento
contributo
associativo).
Qualora l’agente
o rappresentante
ne faccia
richiesta con
delega scritta,
la casa mandante
provvederà
a trattenere
sulle competenze
dell’agente
o rappresentante
l’importo della
quota associativa
e a versare
detto importo
su apposito
conto corrente
intestato alle
Organizzazioni
firmatarie,
secondo le indicazioni
contenute nella
delega stessa.
La delega avrà
valore fino
a disdetta
avanzata
dall’agente
o rappresentante,
mediante raccomandata
da indirizzare
contestualmente
all’organizzazione
sindacale di
appartenenza
e alla casa
mandante.
Dichiarazione
a verbale
Le organizzazioni
stipulanti
degli agenti
e rappresentanti
di commercio
danno atto
all'altra parte
contraente
che l'accordo
economico sottoscritto
in pari data
rappresenta
una disciplina
normativa e
previdenziale
del rapporto
di agenzia
e rappresentanza
commerciale,
che contempera
le attuali possibilità
della economia
nazionale con
le esigenze
della categoria
rappresentata.
Esse assumono
pertanto impegno,
anche in
relazione alla
norma di cui
all'art. 21
dell'accordo,
in caso di
presentazione
di progetti
di legge
sulla materia,
di portare
a conoscenza
dei
presentatori
stessi questo
loro apprezzamento
sugli accordi
raggiunti in
campo sindacale,
che essi considerano
lo strumento
più idoneo
per la regolamentazione
dei rapporti
dei
propri associati
con le case
mandanti.
Le parti stipulanti
assumono altresì
l'impegno
di incontrarsi,
su richiesta
di una di esse,
durante il
periodo di
vigenza del
presente
accordo, per
esaminare lo
stato del settore,
le sue prospettive
nonchè le situazioni
di
mercato, anche
per i riflessi
che possano
determinarsi
sulle condizioni
economiche,
sociali e professionali
della categoria
degli
agenti e rappresentanti
di commercio.
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