La cessazione dell'attività delle imprese
individuali non necessita, di norma, di particolari
operazioni.
Per gli agenti di commercio che svolgono
l’attività in forma di impresa individuale,
il momento di inizio liquidazione può coincidere
con la cessazione di attività; è sufficiente
aver terminato il periodo di preavviso con
tutte le aziende mandanti ed aver dismesso
i beni strumentali (attraverso autofattura,
fattura verso terzi o distruzione), quindi
l'agente di commercio deve chiudere la propria
posizione presso il registro delle imprese,
comunicare all'ufficio delle entrate l'avvenuta
cessazione ed, entro 30 giorni, chiudere
la propria posizione presso l'Inps.
La posizione IVA può rimanere aperta, poichè,
normalmente, l'agente di commercio riceve
e fattura alle case mandanti provvigioni
anche successivamente alla chiusura del rapporto.
Entro 30 giorni dal momento dell'emissione
dell'ultima fattura andrà chiusa anche la
posizione IVA.
La procedura indicata è applicabile quando
si ha la liquidazione dell'impresa.
Se gli agenti
di commercio cessano l'attività
senza la procedura
di liquidazione, fatturando
entro il termine
di cessazione ogni spettanza,
entro 30 giorni
devono chiudere la partita
IVA, comunicare
la cessazione dell'attività
presso il registro
delle imprese e l'INPS. |