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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- Cessazione dell’attività

La cessazione dell'attività delle imprese individuali non necessita, di norma, di particolari operazioni.

Per gli agenti di commercio che svolgono l’attività in forma di impresa individuale, il momento di inizio liquidazione può coincidere con la cessazione di attività; è sufficiente aver terminato il periodo di preavviso con tutte le aziende mandanti ed aver dismesso i beni strumentali (attraverso autofattura, fattura verso terzi o distruzione), quindi l'agente di commercio deve chiudere la propria posizione presso il registro delle imprese, comunicare all'ufficio delle entrate l'avvenuta cessazione ed, entro 30 giorni, chiudere la propria posizione presso l'Inps.

La posizione IVA può rimanere aperta, poichè, normalmente, l'agente di commercio riceve e fattura alle case mandanti provvigioni anche successivamente alla chiusura del rapporto. Entro 30 giorni dal momento dell'emissione dell'ultima fattura andrà chiusa anche la posizione IVA.

La procedura indicata è applicabile quando si ha la liquidazione dell'impresa.

Se gli agenti di commercio cessano l'attività senza la procedura di liquidazione, fatturando entro il termine di cessazione ogni spettanza, entro 30 giorni devono chiudere la partita IVA, comunicare la cessazione dell'attività presso il registro delle imprese e l'INPS.


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