Il contributo all'ENASARCO si calcola su
“tutte le somme dovute a qualsiasi titolo”
all'agente o al rappresentante di commercio
in dipendenza del rapporto di agenzia (le
provvigioni maturate, anche se non ancora
pagate, le somme corrisposte a titolo di
concorso o rimborso spese, i premi di produzione,
le indennità di mancato preavviso ecc.).
Sono escluse le somme documentate e anticipate
dall'agente in nome e per conto della controparte.
Il contributo
al fondo previdenza
è stabilito
attualmente
nella misura
del 13,50% (6,75%
a carico del
preponente
e 6,75% a carico
dell'agente),
con un minimale
ed un massimale
annuo, ed è
versato integralmente
dalla casa
mandante, che
ne è responsabile
anche per
la parte a
carico dell'agente.
Per i minimali
di contribuzione,
a differenza
dei massimali,
viene prevista
la frazionabilità
per trimestri,
secondo i seguenti
principi:
a) principio
di produttività:
il minimale
di contribuzione
è dovuto solo
se il rapporto
di agenzia
ha prodotto
provvigioni nel corso
dell'anno,
sia pure in
misura minima. In
tale ipotesi
(e cioè se
almeno in un trimestre
sono maturate
provvigioni)
dovranno essere
pagate anche
le quote trimestrali
di minimale
corrispondenti
ai trimestri
in cui il rapporto
è stato improduttivo;
b) principio
di frazionabilità:
in caso di
inizio o cessazione
del rapporto
di agenzia
nel corso dell'anno,
l'importo del
minimale
è frazionato
in quote per
trimestri ed è
versato per
tutti i trimestri
di durata del
rapporto di
agenzia dell'anno
considerato,
sempreché in
almeno uno
di essi sia maturato
il diritto
a provvigioni,
stante il principio
di produttività.
Il contributo
minimo non
è quindi dovuto
se nel corso
dell'anno il
rapporto è stato
improduttivo.
Se un agente
cessa il rapporto
di monomandato
con una ditta
e ne inizia
un altro con
un'altra
mandante, i
contributi
vanno versati
da quest’ultima
fino al raggiungimento
del massimale.
|
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENASARCO
|
|
|
AGENTI E RAPPRESENTANTI
|
AGENTI E RAPPRESENTANTI
|
|
|
MONOMANDATARI
|
PLURIMANDATARI
|
|
Aliquota contributiva
|
13,50%*
|
13,50%*
|
|
Minimale contributivo
|
euro 727,00
|
euro 364,00
|
|
Massimale provvigione
|
euro 25.481 ,00
|
euro 14.561,00
|
|
Massimale contributivo
|
euro 3.439,94
|
euro 1.965,74
|
|
. di cui 6,75% a carico della ditta e 6,75% a carico dell' agente o rappresentante
|
Il contributo
al fondo di
previdenza deve
essere versato
utilizzando
il bollettino
di conto corrente
postale precompilato
che
l’ENASARCO
invia a tutte
le ditte preponenti
iscritte, in
riferimento
ai trimestri solari
di competenza,
entro i termini
di seguito
indicati:
(1° Trimestre)
1° gennaio-31
marzo entro
il 20 maggio
(2° Trimestre) 1° aprile-30 giugno entro
il 20 agosto
(3° Trimestre) 1° luglio-30 settembre entro
il 20 novembre
(4° Trimestre) 1° ottobre-31 dicembre entro
il 20 febbraio dell'anno successivo
Per gli agenti
che operano
in forma di
società
per azioni
(S.p.A.) o
società a responsabilità
limitata (S.r.l.),
tale importo
è ridotto
rispettivamente
a Euro 364,00
e Euro 182,00
per ciascun
socio. |