Gli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO
che, per qualsiasi causa, abbiano sospeso
o cessato l'attività possono essere ammessi
alla prosecuzione volontaria dei versamenti
mediante contribuzioni esclusivamente a loro
carico, qualora siano stati già coperti almeno
7 anni (anche non consecutivi) di anzianità
contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio
precedente la sospensione o la cessazione
dell'attività.
Per la determinazione dell'anzianità contributiva,
le frazioni di anno "coperte da contributi
obbligatori" non si considerano come
anni interi. I versamenti volontari possono,
pertanto, essere effettuati anche per anni
parzialmente coperti da contribuzione.
L'importo minimo da versare è pari a € 248,00
annue, mentre il massimo viene comunicato
dalla Fondazione all'atto dell'autorizzazione.
Tale importo massimo è comunque determinato
dalla media dei contributi versati negli
ultimi 3 anni, anche non consecutivi.
In ogni caso,
il diritto alla prosecuzione
volontaria
cessa con la ripresa dell'attività
di agenzia
commerciale o con il conseguimento
dei requisiti
per ottenere le prestazioni
previdenziali
erogate dalla Fondazione
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