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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- ENASARCO - Contributi volontari

Gli agenti e rappresentanti iscritti all'ENASARCO che, per qualsiasi causa, abbiano sospeso o cessato l'attività possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti mediante contribuzioni esclusivamente a loro carico, qualora siano stati già coperti almeno 7 anni (anche non consecutivi) di anzianità contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell'attività.

Per la determinazione dell'anzianità contributiva, le frazioni di anno "coperte da contributi obbligatori" non si considerano come anni interi. I versamenti volontari possono, pertanto, essere effettuati anche per anni parzialmente coperti da contribuzione.

L'importo minimo da versare è pari a € 248,00 annue, mentre il massimo viene comunicato dalla Fondazione all'atto dell'autorizzazione. Tale importo massimo è comunque determinato dalla media dei contributi versati negli ultimi 3 anni, anche non consecutivi.

In ogni caso, il diritto alla prosecuzione volontaria cessa con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione


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