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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- ENASARCO - FIRR

Le ditte preponenti devono accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento presso il fondo indennità risoluzione rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco.
Le aliquote F.I.R.R. sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

CONTRIBUZIONE FIRR

PROVVIGGIONI ANNUE

AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI

PROVVIGGIONI ANNUE

AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI

fino a € 12.395,00

4%

fino a € 6.198,00

4%

da € 12.395,00 a € 18.592,00

2%

da € 6.198,00 a € 9.296,00 

2%

oltre € 18.592,00

1%

oltre € 9.296,00

1%


Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, gli scaglioni delle provvigioni devono essere ridotti proporzionalmente ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare.

Il versamento F.I.R.R. viene effettuato dalla ditta preponente annualmente tra 1° e il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato, che la Fondazione ENASARCO invia a tutte le ditte preponenti iscritte.

Le somme accantonate vengono liquidate dalla fondazione ENASARCO direttamente all'agente o alla società di agenzia, alla cessazione del rapporto o di uno dei rapporti (per l'agente plurimandatario), cessazione che deve essere comunicata entro un mese alla fondazione dalla ditta preponente, specificando la data ed i dati anagrafici e fiscali dell'agente.

Sulle somme accantonate la fondazione ENASARCO riconosce un interesse annuo che, dedotta una quota parte per l'accensione di polizza assicurativa per infortunio e malattia ed unitamente agli utili netti della gestione, sarà liquidato all'agente all'atto della cessazione del rapporto andando a rivalutare i conti individuali.

L'obbligo di accantonamento presso la fondazione ENASARCO cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla casa mandante, operando la ritenuta d'acconto del 20%.

Qualora un socio receda dalla società prima della cessazione del rapporto, lo stesso non può richiedere la liquidazione del F.I.R.R., in quanto il mandato conferito alla società costituisce un rapporto di agenzia autonomo, non assumendo il singolo socio alcuna rilevanza, tenuto conto che il F.I.R.R. forma parte integrante del patrimonio della società. Tale socio, pertanto, può richiedere alla società stessa la liquidazione della quota parte di sua spettanza


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