Le ditte preponenti devono accantonare annualmente
una somma rapportata alle provvigioni liquidate
agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli
accordi economici collettivi. Per le ditte
aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti
vige l’obbligo di accantonamento presso il
fondo indennità risoluzione rapporto gestito
dalla Fondazione Enasarco.
Le aliquote
F.I.R.R. sono
attualmente
stabilite
nelle seguenti
misure:
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CONTRIBUZIONE FIRR
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PROVVIGGIONI ANNUE
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AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI
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PROVVIGGIONI ANNUE
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AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI
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fino a € 12.395,00
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4%
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fino a € 6.198,00
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4%
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da € 12.395,00 a € 18.592,00
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2%
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da € 6.198,00 a € 9.296,00
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2%
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oltre € 18.592,00
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1%
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oltre € 9.296,00
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1%
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Sono computabili
agli effetti dell’indennità
di risoluzione
del rapporto anche le somme
corrisposte
a titolo di rimborso o concorso
spese.
Nell'ipotesi
di inizio o
cessazione
del rapporto
nel corso dell'anno,
gli scaglioni
delle
provvigioni
devono essere
ridotti proporzionalmente
ai mesi di
durata del
rapporto nell'anno
solare.
Il versamento
F.I.R.R. viene
effettuato
dalla
ditta preponente
annualmente
tra 1° e il
31 marzo dell'anno
successivo
a quello di
riferimento,
utilizzando
il bollettino
di
conto corrente
postale precompilato,
che
la Fondazione
ENASARCO invia
a tutte le
ditte
preponenti
iscritte.
Le somme accantonate
vengono liquidate
dalla
fondazione
ENASARCO direttamente
all'agente
o alla società
di agenzia,
alla cessazione
del rapporto
o di uno dei
rapporti (per
l'agente
plurimandatario),
cessazione
che deve essere
comunicata
entro un mese
alla fondazione
dalla ditta
preponente,
specificando
la data
ed i dati anagrafici
e fiscali dell'agente.
Sulle somme
accantonate
la fondazione
ENASARCO
riconosce un
interesse annuo
che, dedotta
una quota parte
per l'accensione
di polizza
assicurativa
per infortunio
e malattia
ed
unitamente
agli utili
netti della
gestione,
sarà liquidato
all'agente
all'atto della
cessazione
del rapporto
andando a rivalutare
i conti individuali.
L'obbligo di
accantonamento
presso la fondazione
ENASARCO cessa
alla data di
scioglimento
del contratto
di agenzia.
In tal caso,
le
somme non versate
verranno corrisposte
direttamente
all'agente
dalla casa
mandante, operando
la ritenuta
d'acconto del
20%.
Qualora un
socio receda
dalla società
prima
della cessazione
del rapporto,
lo stesso
non può richiedere
la liquidazione
del F.I.R.R.,
in quanto il
mandato conferito
alla società
costituisce
un rapporto
di agenzia
autonomo,
non assumendo
il singolo
socio alcuna
rilevanza,
tenuto conto
che il F.I.R.R.
forma parte
integrante
del patrimonio
della società.
Tale socio,
pertanto, può
richiedere
alla
società stessa
la liquidazione
della quota
parte di sua
spettanza
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