L'ENASARCO eroga le seguenti prestazioni
previdenziali:
• Pensione
di vecchiaia:
Gli agenti che abbiano
compiuto il
65° anno di
età se uomini e il
60° anno di
età se donne
ed abbiano maturato
almeno 20 anni
di anzianità
contributiva
sul proprio
conto personale,
acquisiscono
il diritto
ad una pensione
annua di vecchiaia
reversibile
• Pensione
di invalidità
permanente parziale:
viene corrisposta
all'agente
che nel corso
dell'attività
subisce permanentemente
una
riduzione della
capacità lavorativa
nella
misura dei
2/3 a causa
di infermità o difetto
fisico o mentale
e che abbiano
almeno 5 anni
coperti da
contributi
obbligatori, di cui
almeno 3 versati
nell'ultimo
quinquennio.
• Pensione
di inabilità
permanente: spetta
a chi ha perso
completamente
la capacità
lavorativa
(100%) a causa
di infermità o
difetto fisico
o mentale.
I requisiti contributivi
richiesti sono
5 anni di contributi
(compresi
quelli volontari),
di cui almeno
uno nell'ultimo
quinquennio
e la cessazione
di tutti i contratti
di agenzia.
• Pensione
di reversibilità:
spetta ai superstiti
in caso di
morte dell'agente
a condizione
che:
- il congiunto
deceduto fosse
titolare di
una pensione
(vecchiaia
o invalidità);
- oppure un minimo di 5 anni di contributi,
di cui almeno uno versato nel quinquennio
precedente il decesso.
• Prestazioni
previdenziali
integrative:
Le prestazioni
integrative
di previdenza
e di istruzione
professionale
vengono deliberate
annualmente
dal Consiglio
di Amministrazione
dell'ENASARCO
e sono:
- soggiorni in località termali per agenti
in attività o pensionati per prestazioni
di cura di cui la Fondazione abbia riconosciuta
la necessità;
soggiorni climatici;
- colonie estive
per i figli
e gli orfani
degli iscritti;
- borse di studio per i figli e gli orfani
degli iscritti;
- assegni per nascita o adozione;
- assegni funerari;
- erogazioni straordinarie;
- sussidi di beneficenza a favore oltre che
degli iscritti anche delle vedove e degli
orfani degli iscritti;
- contributi
per il mantenimento
dei pensionati
della Fondazione
in case di
riposo;
- assistenza infortunistica da praticarsi
anche attraverso la stipula di apposite polizze
d’assicurazione;
- speciali erogazioni da corrispondere agli
iscritti in attività attraverso la stipula
di apposite polizze di assicurazione, nei
casi di degenza ospedaliera per malattia
o di degenza per accertamenti diagnostici
e di degenza domiciliare conseguente ad intervento
chirurgico o ad infortunio;
- premi per tesi di laurea in materia di
contratto di agenzia o previdenza integrativa
della Fondazione, discusse da agenti o figli
dei medesimi;
- ogni altra
prestazione
individuata dal
Consiglio di
Amministrazione
Beneficiano
delle prestazioni
integrative
di previdenza
tutti gli agenti
e rappresentanti
iscritti, i
pensionati
dell'ENASARCO
(nonchè
i figli degli
iscritti),
che abbiano
almeno
2 anni di anzianità
contributiva
obbligatoria
e siano in
possesso di
ulteriori requisiti
eventualmente
stabiliti dal
Consiglio di
Amministrazione. |