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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- ENASARCO - Prestazioni previdenziali

L'ENASARCO eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

• Pensione di vecchiaia: Gli agenti che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomini e il 60° anno di età se donne ed abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile

• Pensione di invalidità permanente parziale: viene corrisposta all'agente che nel corso dell'attività subisce permanentemente una riduzione della capacità lavorativa nella misura dei 2/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale e che abbiano almeno 5 anni coperti da contributi obbligatori, di cui almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio.

• Pensione di inabilità permanente: spetta a chi ha perso completamente la capacità lavorativa (100%) a causa di infermità o difetto fisico o mentale. I requisiti contributivi richiesti sono 5 anni di contributi (compresi quelli volontari), di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio e la cessazione di tutti i contratti di agenzia.

• Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti in caso di morte dell'agente a condizione che:

- il congiunto deceduto fosse titolare di una pensione (vecchiaia o invalidità);
- oppure un minimo di 5 anni di contributi, di cui almeno uno versato nel quinquennio precedente il decesso.

• Prestazioni previdenziali integrative: Le prestazioni integrative di previdenza e di istruzione professionale vengono deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO e sono:

- soggiorni in località termali per agenti in attività o pensionati per prestazioni di cura di cui la Fondazione abbia riconosciuta la necessità;

soggiorni climatici;

- colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;
- borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;
- assegni per nascita o adozione;
- assegni funerari;
- erogazioni straordinarie;
- sussidi di beneficenza a favore oltre che degli iscritti anche delle vedove e degli orfani degli iscritti;
- contributi per il mantenimento dei pensionati della Fondazione in case di riposo;
- assistenza infortunistica da praticarsi anche attraverso la stipula di apposite polizze d’assicurazione;
- speciali erogazioni da corrispondere agli iscritti in attività attraverso la stipula di apposite polizze di assicurazione, nei casi di degenza ospedaliera per malattia o di degenza per accertamenti diagnostici e di degenza domiciliare conseguente ad intervento chirurgico o ad infortunio;
- premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia o previdenza integrativa della Fondazione, discusse da agenti o figli dei medesimi;
- ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di Amministrazione

Beneficiano delle prestazioni integrative di previdenza tutti gli agenti e rappresentanti iscritti, i pensionati dell'ENASARCO (nonchè i figli degli iscritti), che abbiano almeno 2 anni di anzianità contributiva obbligatoria e siano in possesso di ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.


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