L 'INPS eroga le seguenti prestazioni previdenziali:
- Pensione
di anzianità:
decorre dal mese
successivo
a quello di
raggiungimento dell’età
pensionabile
o dal mese
successivo alla presentazione
della richiesta.
I requisiti
per accedere
alla pensione
di anzianità
sono 35 anni di
contributi
e 58 anni di
età oppure si può
prescindere
dall’età se
si ha una maggiore
anzianità contributiva.
In tal caso
servono
almeno 40 anni
di contributi.
- Assegno di
invalidità:
per beneficiare
dell'assegno
di invalidità
occorre essere
in possesso
dei seguenti
requisiti:
a) riduzione
permanente
accertata della capacità
lavorativa
a meno di due
terzi;
b) l’assicurazione
presso l’INPS
da almeno
5 anni;
c) almeno 5
anni di contributi,
di cui almeno
3 nel quinquennio
precedente
la domanda di
assegno di
invalidità.
Quest’ultimo è concesso
per la durata
di 3 anni;
l'interessato può
comunque chiederne
il rinnovo
per altri 3
anni. L'assegno
di invalidità
è definitivo
se è stato
riconosciuto
per 2 volte consecutive.
Al compimento
dell'età pensionabile
l'assegno
viene sostituito
dalla pensione
di vecchiaia;
- Pensione
di inabilità:
decorre dal mese
successivo
a quello di
presentazione della
domanda e/
o dal riconoscimento
dello stato
di inabilità.
Per accedere
alla pensione
di inabilità
occorre essere
in possesso dei
seguenti requisiti:
a) totale e
permanente
incapacità di svolgere
qualsiasi attività
lavorativa
per infermità
o difetto fisico
o mentale (inabilità
al
100%);
b) almeno 5 anni di contributi, di cui almeno
3 nel quinquennio precedente la domanda di
pensione;
c) l’assicurazione presso l’INPS da almeno
5 anni;
- Pensione
di vecchiaia:
Per accedere alla
pensione di
vecchiaia occorre
essere in possesso
dei seguenti
requisiti:
a) compimento
dei 65 anni
per gli uomini
e 60 per le
donne;
b) sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione
comunque accreditata (da attività lavorativa,
da riscatto, figurativa ecc.).
- Pensione
di reversibilità:
hanno diritto
i superstiti
dell'assicurato
o del pensionato
e cioè:
1) coniuge,
anche se separato
o divorziato,
a condizione
che abbia beneficiato
di un
assegno di
mantenimento
e non si sia risposato;
2) figli;
3) di minore età (fino ai 18 anni);
4) maggiorenni se studenti a carico del genitore
al momento del decesso: fino a 21 anni se
studenti di scuola media o professionale;
fino a 26 anni se studenti universitari;
5) inabili al lavoro ed a carico del genitore
al momento del decesso, prescindendo dall'età;
6) genitori: in assenza del coniuge e dei
figli, purchè i genitori medesimi siano a
carico del defunto alla data del decesso,
non titolari di pensione ed ultra 65enni;
7) fratelli e sorelle: in assenza del coniuge,
dei figli e dei genitori, purchè risultino
a carico del defunto alla data del decesso,
non coniugati e non titolari di pensione
ed inabili;
Per tale tipologia
di pensione
occorrono
i seguenti
requisiti:
a) per la pensione
indiretta il soggetto
deceduto deve
avere versato almeno 15 anni
di contributi,
oppure 5 anni di contributi
di cui almeno
3 negli ultimi 5 anni precedenti
la data di
morte;
b) per la pensione
di reversibilità
i familiari
superstiti
hanno diritto
alla pensione
se
il deceduto
era già titolare
di pensione
di invalidità,
di inabilità,
di vecchiaia
o di anzianità.
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