L'imposta regionale sulle attivitā produttive
(IRAP) si applica sul "valore della
produzione netta", dato dalla differenza
tra il valore della produzione e alcuni dei
costi della produzione.
Il valore della
produzione
(lettera A dell'art.
2425 c.c.)
č composto
dalle seguenti voci:
- ricavi delle
vendite e delle
prestazioni;
- variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
- altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Al totale del
valore della
produzione si
sottraggono
solamente alcuni
dei costi della
produzione
individuati
dalla lettera B dell'art.
2425 c.c. ovvero
i costi:
- per materie
prime, sussidiarie.,
di consumo
e di merci;
- per servizi;
- per godimento di beni di terzi;
- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
- accantonamenti per rischi;
- altri accantonamenti;
- oneri diversi di gestione.
Sono indeducibili
i costi per
il personale
dipendente.
Per determinare
la base imponibile
dell'imposta
occorre dunque
riferirsi alle
disposizioni
civilistiche
sul bilancio
d'esercizio (conto
economico).
L'aliquota
dell'imposta
č pari al 4,25% (3,9%
dal 2008) e
il gettito
viene ripartito tra
le regioni
nelle quali
č svolta l'attivitā
(le regioni
possono stabilire
speciali agevolazioni).
La Corte Costituzionale,
con la sentenza
156/2001, ha
affermato che
sulle attivitā
di lavoro autonomo
esercitate
senza organizzazione
di capitale
o di lavoro
altrui non
si applica
l'IRAP. |