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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- IRPEF

L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è un’imposta personale e progressiva (il criterio di imposizione è cioè a scaglioni, ossia il reddito viene scomposto in tante classi, su ognuna delle quali viene applicata un’aliquota).

L'imposta lorda è determinata applicando all’imponibile ossia il reddito complessivo (dato dalla somma di tutti i redditi prodotti o di cui il soggetto abbia la piena disponibilità, esclusi i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, quelli soggetti a tassazione separata) al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Aliquote IRPEF 2007 (UNICO 2008)

fino a 15.000 euro
23%

oltre € 15.000 fino a € 28.000
27%

oltre € 28.000 fino a € 55.000
38 %

oltre € 55.000 fino a € 75.000
41%

oltre € 75.000
43%

Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel modello "unico", in apposito quadro, a seconda che l'agente sia tenuto al regime della contabilità ordinaria ovvero a quello della contabilità semplificata.

Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più imprese deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata; un quadro unico in caso contrario.

Il quadro RF va compilato dai contribuenti in contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata per determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RG deve, invece, essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 66 del TUIR (imprese minori).

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente. In mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per gli agenti di commercio in contabilità semplificata spettano delle riduzioni forfettarie (per le quali non occorre alcuna documentazione) di importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi:

- 3% dei ricavi fino a 6,197 ,48 €;
- 1% dei ricavi fra 6.197,49 e 77.468,53 €;
- 0,50% dei ricavi fra 77.468,54 e 92.962,24 €.

Le deduzioni in oggetto si applicano sia per gli agenti persone fisiche, sia per le società di persone in contabilità semplificata.

Alle ditte individuali o alle società di persone in contabilità ordinaria non spettano invece tali deduzioni forfettarie,

Le deduzioni forfettarie previste all'articolo 66, comma 4, del DPR n. 917 11986, non sono riconosciute ai fini Irap, pertanto il valore della produzione imponibile Irap viene determinato al lordo della deduzione in esame.

L'imposta netta è determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le nuove detrazioni previste dagli articoli 12, 13 (detrazioni di lavoro e pensione, per carichi di famiglia), quelle previste dagli artt. 15 (detrazioni per oneri), 16 (detrazione per canoni di locazione) ed da altre disposizioni di legge.

Dall'imposta lorda si detrae anche l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente e delle ritenute subite. Se l'ammontare dei crediti di imposta e delle ritenute subite è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, di compensare il credito fiscale con altri debiti d'imposta (IVA, IRAP, ecc...) e con debiti contributivi (INPS).

I redditi percepiti una tantum e di tipo pluriennale sono soggetti a tassazione separata, si tratta di redditi che, pur soggetti a Irpef, sono tassati con modalità speciali e non entrano a far parte del reddito complessivo soggetto a imposizione progressiva.

Il versamento dell'IRPEF a saldo deve essere effettuato telematicamente mediante un apposito modulo (delega unificata -mod. F24) entro il 20 giugno, ma gli importi sono rateizzabili, a scelta del contribuente, con l'aggravio di uno 0,4% mensile.


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