L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone
fisiche) è un’imposta personale e progressiva
(il criterio di imposizione è cioè a scaglioni,
ossia il reddito viene scomposto in tante
classi, su ognuna delle quali viene applicata
un’aliquota).
L'imposta lorda
è determinata
applicando
all’imponibile
ossia il reddito
complessivo
(dato dalla
somma di tutti
i redditi prodotti
o di cui il
soggetto abbia
la piena disponibilità,
esclusi i redditi
esenti, quelli
assoggettati
a ritenuta
a titolo di
imposta, quelli soggetti
a tassazione
separata) al
netto degli oneri
deducibili,
le seguenti
aliquote per scaglioni
di reddito:
Aliquote IRPEF
2007 (UNICO
2008)
fino a 15.000
euro
23%
oltre € 15.000
fino a € 28.000
27%
oltre € 28.000
fino a € 55.000
38 %
oltre € 55.000
fino a € 75.000
41%
oltre € 75.000
43%
Il reddito
derivante dall'esercizio
delle
attività commerciali
va indicato
nel modello
"unico",
in apposito
quadro, a
seconda che
l'agente sia
tenuto al regime
della contabilità
ordinaria ovvero
a quello
della contabilità
semplificata.
Qualora uno
stesso soggetto
sia titolare
di più imprese
deve essere
compilato un distinto
quadro per
ciascuna di
esse, se gestite con
contabilità
separata; un
quadro unico in
caso contrario.
Il quadro RF
va compilato
dai contribuenti
in contabilità
ordinaria e
da quelli che,
pur potendosi
avvalere della
contabilità
semplificata
per determinare
il reddito ai
sensi dell'art.
66 del TUIR,
hanno optato
per il regime
ordinario.
Il quadro RG
deve, invece,
essere compilato
dagli esercenti
imprese commerciali
in contabilità
semplificata
che determinano
il reddito in
base alle disposizioni
dell'art. 66
del TUIR
(imprese minori).
Per le imprese
che esercitano
contemporaneamente
prestazioni
di servizi
e altre attività si
fa riferimento
all'ammontare
dei ricavi relativi
all'attività
prevalente,
a condizione che
i ricavi siano
annotati distintamente.
In
mancanza si
considerano
prevalenti le attività
diverse dalle
prestazioni
di servizi.
Per gli agenti
di commercio
in contabilità
semplificata
spettano delle
riduzioni forfettarie
(per le quali
non occorre
alcuna documentazione)
di importo
pari alle seguenti
percentuali
dell'ammontare
dei ricavi:
- 3% dei ricavi
fino a 6,197
,48 €;
- 1% dei ricavi fra 6.197,49 e 77.468,53
€;
- 0,50% dei ricavi fra 77.468,54 e 92.962,24
€.
Le deduzioni
in oggetto
si applicano sia
per gli agenti
persone fisiche,
sia per le
società di
persone in
contabilità semplificata.
Alle ditte
individuali
o alle società di
persone in
contabilità
ordinaria non spettano
invece tali
deduzioni forfettarie,
Le deduzioni
forfettarie
previste all'articolo
66, comma 4,
del DPR n.
917 11986, non sono
riconosciute
ai fini Irap,
pertanto il valore
della produzione
imponibile
Irap viene determinato
al lordo della
deduzione in
esame.
L'imposta netta
è determinata
sottraendo
dall'imposta
lorda, fino
a concorrenza del
suo ammontare,
le nuove detrazioni
previste
dagli articoli
12, 13 (detrazioni
di lavoro
e pensione,
per carichi
di famiglia), quelle
previste dagli
artt. 15 (detrazioni
per oneri),
16 (detrazione
per canoni
di locazione) ed
da altre disposizioni
di legge.
Dall'imposta
lorda si detrae
anche l'ammontare
dei crediti
di imposta
spettanti al contribuente
e delle ritenute
subite. Se
l'ammontare dei
crediti di
imposta e delle
ritenute subite
è superiore
a quello dell'imposta
netta,
il contribuente
ha diritto,
a sua scelta,
di computare
l'eccedenza
in diminuzione dell'imposta
relativa al
periodo di
imposta successivo,
di chiederne
il rimborso
in sede di dichiarazione
dei redditi,
di compensare
il credito fiscale
con altri debiti
d'imposta (IVA,
IRAP, ecc...)
e con debiti
contributivi
(INPS).
I redditi percepiti
una tantum
e di tipo
pluriennale
sono soggetti
a tassazione separata,
si tratta di
redditi che,
pur soggetti a
Irpef, sono
tassati con
modalità speciali
e non entrano
a far parte
del reddito complessivo
soggetto a
imposizione
progressiva.
Il versamento
dell'IRPEF
a saldo deve essere
effettuato
telematicamente
mediante un apposito
modulo (delega
unificata -mod.
F24) entro
il 20 giugno,
ma gli importi
sono rateizzabili,
a scelta del
contribuente,
con l'aggravio
di uno 0,4%
mensile. |