L'iscrizione all'ENASARCO (Ente Nazionale
di Assistenza per Agenti e Rappresentanti
di Commercio) è obbligatoria per gli agenti
e rappresentanti di commercio, anche se non
iscritti al ruolo professionale, ed è stabilita
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal
regolamento di esecuzione approvato con DM
20 febbraio 1974.
All’Enasarco
sono iscritti:
- gli agenti
ed i rappresentanti
di commercio
che operano
sul territorio
nazionale per
conto di preponenti
italiane o
di preponenti
straniere che
abbiano sede
o una qualsiasi
dipendenza
in Italia;
- gli agenti
italiani che
operano all’estero
per conto di
preponenti
italiane;
- gli agenti
italiani che
operano in Italia
per conto di
preponenti
straniere che non
hanno sede
o dipendenze
in Italia, i quali
però possono
essere iscritti
solo se la preponente
straniera si
impegna ad
applicare la normativa
di cui alla
legge n. 12/1973,
sottoscrivendo
un “atto d'obbligo”.
All’iscrizione
è tenuta la
parte preponente,
entro 30 giorni
dalla data
di inizio del
rapporto di
agenzia. È
anche possibile l'iscrizione
online al sito
internet www.enasarco.it.
All'atto della
prima iscrizione
la Fondazione
ENASARCO provvede
ad assegnare
un numero
di posizione
della ditta
preponente e un
numero di matricola
all'agente.
L'iscrizione
è obbligatoria
per gli agenti
che svolgono
l’attività
sia in forma individuale
che societaria,
qualunque sia
la forma giuridica
assunta, ma
che siano illimitatamente
responsabili
per le obbligazioni
sociali.
I soci che
non svolgono
attività di agenzia,
anche se illimitatamente
responsabili
per
le obbligazioni
sociali, non
devono essere
iscritti all'ENASARCO
.
Le case mandanti
devono indicare
all'ENASARCO
le eventuali
modifiche dei
dati identificativi
e societari
degli agenti
e dichiarare l’eventuale
cessazione
del mandato
nei successivi 30
giorni. Non
è ammessa la
comunicazione da
parte dell'agente.
|