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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- Iscrizione al Ruolo Agenti

Gli agenti di commercio (gli agenti stranieri che esercitano nel territorio italiano con un mandato rilasciato da impresa straniera e i subagenti) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito ruolo agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio.

La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e il relativo decreto ministeriale 21/8/1985 «Norme di attuazione della legge 3/5/1985, n. 204» stabiliscono i criteri per l 'iscrizione al ruolo agenti.

I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti necessari, sono:
- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero residente in Italia;
- godere dell’esercizio dei diritti civili;
- non svolgere attività per la quale è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori;
- aver assolto gli obblighi scolastici;
- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere condannato per particolari delitti.

I requisiti di carattere professionale sono: l’aver frequentato con esito positivo lo specifico corso professionale, l'essere in possesso dei titoli di studio abilitanti (diploma di scuola superiore ad indirizzo commerciale, laurea in materie giuridiche o economiche) e l'aver prestato come dipendente la propria opera con qualifica di viaggiatore piazzista (o dirigente o dipendente qualificato) per almeno due anni negli ultimi 5.

L'obbligo di iscrizione è richiesto:
- in caso di ditta individuale per il titolare;
- in caso di società in nome collettivo e di società di capitali per il legale rappresentante;
-in caso di società in accomandita semplice per i soci accomandatari .

La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali variazioni del legale rappresentante o dei soci accomandatari per l'aggiornamento del ruolo.

L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività svolta in qualità di dipendente e con specifiche figure professionali.

Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività svolte in Italia, per cui non sono soggetti all'iscrizione del ruolo gli agenti e rappresentanti residenti in Italia che esercitano solo all'estero, anche se con mandati rilasciati da imprese italiane.


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