Nella Gazzetta Ufficiale N. 65 del 19/3/99
è stato pubblicato
il decreto legislativo
15/2/99 N.
65 che adegua la disciplina della
attività degli
Agenti di commercio alla direttiva
86/653 CEE.
Il provvedimento in questione
si era reso
necessario a causa delle obiezioni
sollevate dall'Unione
Europea al modo in
cui il Governo
italiano aveva recepito la
direttiva 86/656
CEE. In pratica il Decreto
legislativo
65/99 integra il precedente Decreto
Legislativo
303/91, apportando significative
modificazioni
alle norme civilistiche inerenti
il Contratto
di Agenzia. Provvedimenti, questi,
cui si aggiunge
l' art. 23 della legge comunitaria
n. 422/2000
che, in attuazione del comma
4 dell'art.
20 della Direttiva Comunitaria
n. 86/653,
ha introdotto la c.d. indennità
di non concorrenza,
integrando l'art. 1751
bis codice
civile.
Pubblichiamo
la versione
aggiornata
degli
artt. 1742
- 1753 del
codice civile
(Libro
Quarto –Titolo
III -Capo X
“Del Contratto
di Agenzia").
Art. 1742.
(Nozione)
1. Col contratto
di agenzia
una parte assume
stabilmente
l'incarico
di promuovere,
per
conto dell'altra,
verso retribuzione,
la
conclusione
di contratti
in una zona
determinata.
2. Il contratto
deve essere
provato per
iscritto.
Ciascuna parte
ha diritto
di ottenere
dall'altra
un documento
dalla stessa
sottoscritto
che
riproduca il
contenuto del
contratto e
delle
clausole aggiuntive.
Tale diritto
è irrinunciabile.
Art. 1743 (Diritto
di esclusiva)
Il preponente
non può valersi
contemporaneamente
di più agenti
nella stessa
zona e per
lo
stesso ramo
di attività,
né l'agente
può
assumere l'incarico
di trattare
nella stessa
zona e per
lo stesso ramo
gli affari
di più
imprese in
concorrenza
tra loro.
Art. 1744 (Riscossioni)
L'agente non
ha facoltà
di riscuotere
i crediti
del preponente.
Se questa facoltà
gli è stata
attribuita,
egli non può
concedere sconti
o dilazioni
senza speciale
autorizzazione.
Art. 1745 (Rappresentanza
dell'agente)
1. Le dichiarazioni
che riguardano
l'esecuzione
del contratto
concluso per
il tramite
dell'agente
e i reclami
relativi alle
inadempienze
contrattuali
sono validamente
fatti all'agente.
2. L'agente
può chiedere
i provvedimenti
cautelari nell'interesse
del preponente
e
presentare
i reclami che
sono necessari
per
la conservazione
dei diritti
spettanti a
quest'ultimo.
Art. 1746 (Obblighi
dell'agente)
1. Nell'esecuzione
dell'incarico
l'agente
deve tutelare
gli interessi
del preponente
ed agire con
lealtà e buona
fede. In particolare
deve adempiere
l'incarico
affidatogli
in
conformità
delle istruzioni
ricevute e
fornire
al preponente
le informazioni
riguardanti
le condizioni
del mercato
nella zona
assegnatagli,
e ogni altra
informazione
utile per valutare
la convenienza
dei singoli
affari. E'
nullo
ogni patto
contrario.
2. Egli deve
altresì osservare
gli obblighi
che incombono
al commissionario
ad eccezione
di quelli di
cui all'articolo
1736, in quanto
non siano esclusi
dalla natura
del contratto
di agenzia.
3. E' vietato
il patto che
ponga a carico
dell'agente
una responsabilità,
anche solo
parziale, per
l'inadempimento
del terzo.
E però consentito
alle parti
di concordare
di volta in
volta la concessione
di una apposita
garanzia da
parte dell'agente,
purché ciò
avvenga con
riferimento
a singoli affari,
individualmente
determinati;
l'obbligo di
garanzia assunto
dall'agente
non sia di
ammontare
più elevato
della provvigione
che per quell'affare
l'agente medesimo
avrebbe diritto
a percepire;
sia previsto
per l'agente
un apposito
corrispettivo.
Art. 1747 (Impedimento
dell'agente)
L'agente che
non è in grado
di eseguire
l'incarico
affidatogli
deve dare immediato
avviso al
preponente.
In mancanza
è obbligato
al risarcimento
del danno.
Art. 1748 (Diritti
dell'agente)
1. Per tutti
gli affari
conclusi durante
il contratto
l'agente ha
diritto alla
provvigione
quando l'operazione
è stata conclusa
per
effetto del
suo intervento.
2. La provvigione
è dovuta anche
per gli
affari conclusi
dal preponente
con terzi
che l'agente
aveva in precedenza
acquisito
come clienti
per affari
dello stesso
tipo
o appartenenti
alla zona o
alla categoria
o gruppo di
clienti riservati
all'agente,
salvo che sia
diversamente
pattuito.
3. L'agente
ha diritto
alla provvigione
sugli
affari conclusi
dopo la data
di scioglimento
del contratto
se la proposta
è pervenuta
al preponente
o all'agente
in data antecedente
o gli affari
sono conclusi
entro un termine
ragionevole
dalla data
di scioglimento
del
contratto e
la conclusione
è da ricondurre
prevalentemente
all'attività
da lui svolta;
in tali casi
la provvigione
è dovuta solo
all'agente
precedente,
salvo che da
specifiche
circostanze
risulti equo
ripartire la
provvigione
tra gli agenti
intervenuti.
4. Salvo che
sia diversamente
pattuito, la
provvigione
spetta all'agente
dal momento
e nella misura
in cui il preponente
ha eseguito
o avrebbe dovuto
eseguire la
prestazione
in base al
contratto concluso
con il terzo.
La provvigione
spetta all'agente,
al più
tardi, inderogabilmente,
dal momento
e nella
misura in cui
il terzo ha
eseguito o
avrebbe
dovuto eseguire
la prestazione
qualora il
preponente
avesse eseguito
la prestazione
a suo carico.
5. Se il preponente
e il terzo
si accordano
per non dare,
in tutto o
in parte, esecuzione
al contratto,
l'agente ha
diritto, per
la
parte ineseguita,
ad una provvigione
ridotta
nella misura
determinata
dagli usi o,
in
mancanza, dal
giudice secondo
equità.
6. L'agente
è tenuto a
restituire
le provvigioni
riscosse solo
nelle ipotesi
e nella misura
in cui sia
certo che il
contratto tra
il
terzo e il
preponente
non avrà esecuzione
per cause non
imputabili
al preponente.
E'
nullo ogni
patto più sfavorevole
all'agente.
7. L'agente
non ha diritto
al rimborso
delle
spese di agenzia
.
Art 1749 (Obblighi
del preponente)
1. Il preponente,
nei rapporti
con l'agente,
deve agire
con lealtà
e buona fede.
Egli
deve mettere
a disposizione
dell'agente
la
documentazione
necessaria
relativa ai
beni
o servizi trattati
e fornire all'agente
le
informazioni
necessarie
all'esecuzione
del
contratto;
in particolare
avvertire l'agente,
entro un termine
ragionevole,
non appena
preveda che
il volume delle
operazioni
commerciali
sarà notevolmente
inferiore a
quello che
l'agente avrebbe
potuto normalmente
attendersi.
Il preponente
deve inoltre
informare l'agente,
entro un termine
ragionevole,
dell'accettazione
o del rifiuto
o della mancata
esecuzione
di un affare
procuratogli.
2. Il preponente
consegna all'agente
un estratto
conto delle
provvigioni
dovute al più
tardi
l'ultimo giorno
del mese successivo
al trimestre
nel corso del
quale esse
sono maturate.
L'estratto
conto indica
gli elementi
essenziali
in base
ai quali è
stato effettuato
il calcolo
delle
provvigioni.
Entro il medesimo
termine le
provvigioni
liquidate devono
essere effettivamente
pagate all'agente.
3. L'agente
ha diritto
di esigere
che gli
siano fornite
tutte le informazioni
necessarie
per verificare
l'importo delle
provvigioni
liquidate ed
in particolare
un estratto
dei
libri contabili.
4. E' nullo
ogni patto
contrario alle
disposizioni
del presente
articolo.
Art. 1750 (Durata
del contratto
o recesso)
1. Il contratto
di agenzia
a tempo determinato
che continui
ad essere eseguito
dalle parti
successivamente
alla scadenza
del termine
si trasforma
in contratto
a tempo indeterminato.
2. Se il contratto
di agenzia
è a tempo indeterminato,
ciascuna delle
parti può recedere
dal contratto
stesso dandone
preavviso all'altra
entro
un termine
stabilito.
3. Il termine
di preavviso
non può comunque
essere inferiore
ad un mese
per il primo
anno di durata
del contratto,
a due mesi
per il secondo
anno iniziato,
a tre mesi
per il terzo
anno iniziato,
a quattro mesi
per il quarto
anno, a cinque
mesi per il
quinto anno
e a sei mesi
per il sesto
anno
e per tutti
gli anni successivi.
4. Le parti
possono concordare
termini di
preavviso di
maggiore durata,
ma il preponente
non può osservare
un termine
inferiore a
quello posto
a carico dell'agente.
5. Salvo diverso
accordo tra
le parti, la
scadenza del
termine di
preavviso deve
coincidere
con l'ultimo
giorno del
mese di calendario.
Art. 1751 (Indennità
in caso di
cessazione
del rapporto)
1. All'atto
della cessazione
del rapporto
il preponente
è tenuto a
corrispondere
all'agente
un'indennità
se ricorrano
le seguenti
condizioni:
l'agente abbia
procurato nuovi
clienti al
preponente
o abbia sensibilmente
sviluppato
gli affari
con i clienti
esistenti e
il preponente
riceva ancora
sostanziali
vantaggi derivanti
dagli affari
con tali clienti;
il pagamento
di tale indennità
sia equo,
tenuto conto
di tutte le
circostanze
del
caso, in particolare
delle provvigioni
che
l'agente perde
e che risultano
dagli affari
con tali clienti.
L'indennità
non è dovuta:
quando il preponente
risolve il
contratto
per un'inadempienza
imputabile
all'agente,
la quale, per
la sua gravità
non consenta
la prosecuzione
anche provvisoria
del rapporto;
quando l'agente
recede dal
contratto,
a meno
che il recesso
sia giustificato
da circostanze
attribuibili
al preponente
o da circostanze
attribuibili
all'agente,
quali età,
infermità
o malattia,
per le quali
non può più
essergli
ragionevolmente
chiesta la
prosecuzione
dell'attività;
quando, ai
sensi di un
accordo con
il preponente,
l'agente cede
ad un terzo
i diritti e
gli
obblighi che
ha in virtù
del contratto
di
agenzia.
3. L'importo
dell'indennità
non può superare
una cifra equivalente
ad un'indennità
annua
calcolata sulla
base della
media annuale
delle retribuzioni
riscosse dall'agente
negli
ultimi cinque
anni e, se
il contratto
risale
a meno di cinque
anni, sulla
media del periodo
in questione.
4. La concessione
dell'indennità
non priva
comunque l'agente
del diritto
all'eventuale
risarcimento
dei danni.
5. L'agente
decade dal
diritto all'indennità
prevista dal
presente articolo
se, nel termine
di un anno
dallo scioglimento
del rapporto,
omette di comunicare
al preponente
l'intenzione
di fare valere
i propri diritti.
6. Le disposizioni
di cui al presente
articolo
sono inderogabili
a svantaggio
dell'agente.
7. L'indennità
è dovuta anche
se il rapporto
cessa per morte
dell'agente.
Art. 1751 bis
(Patto di non
concorrenza)
Il patto che
limita la concorrenza
da parte
dell'agente
dopo lo scioglimento
del contratto
deve farsi
per iscritto.
Esso deve riguardare
la medesima
zona, clientela
e genere di
beni
o servizi per
i quali era
stato concluso
il contratto
di agenzia
e la sua durata
non
può eccedere
i due anni
successivi
all'estinzione
del contratto.
L'accettazione
del patto di
non concorrenza
comporta, in
occasione della
cessazione
del
rapporto, la
corresponsione
all'agente
commerciale
di una indennità
di natura non
provvigionale.
L'indennità
va commisurata
alla durata,
non
superiore a
due anni dopo
l'estinzione
del
contratto,
alla natura
del contratto
di agenzia
e all'indennità
di fine rapporto.
La determinazione
della indennità
in base ai
parametri di
cui
al precedente
periodo è affidata
alla contrattazione
tra le parti
tenuto conto
degli accordi
economici
nazionali di
categoria.
In difetto
di accordo
l'indennità
è determinata
dal giudice
in
via equitativa
anche con riferimento:
1) alla media
dei corrispettivi
riscossi
dall'agente
in pendenza
di contratto
ed alla
loro incidenza
sul volume
d'affari complesssivo
nello stesso
periodo;
2) alle cause
di cessazione
del contratto
di agenzia;
3) all'ampiezza
della zona
assegnata all'agente;
4) all'esistenza
o meno del
vincolo di
esclusiva
per un solo
preponente
Art. 1752 (Agente
con rappresentanza)
Le disposizioni
del presente
capo si applicano
anche nell'ipotesi
in cui all'agente
è conferita
dal preponente
la rappresentanza
per la conclusione
dei contratti. |