Secondo la circolare ministeriale n. 24 del
10 giugno 1983, la provvigione degli agenti
o rappresentanti di commercio da assoggettare
alla ritenuta č costituita:
- dal compenso
che spetta
all'agente per
l'attivitā
prestata o
da un'anticipo del
medesimo (acconto
provvigionale);
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti
agli agenti e derivanti dall'eccedenza tra
il prezzo della merce fissato dal preponente
o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni
di garanzia circa il regolare adempimento
dell'obbligazione da parte del terzo (quali,
per esempio, quelli conseguenti allo "star
del credere");
- da somme percepite dall'agente nell'ipotesi
in cui il preponente concluda direttamente
affari nella zona di esclusiva dell'agente
e rappresentante (cosiddetta "invasione
di zona");
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all'attivitā
prestata dagli agenti, ivi compresi i rimborsi
spese relativi all'attivitā stessa ed escluse
le somme ricevute a titolo di rimborso di
spese anticipate per conto dei preponenti.
Non sono, invece,
da ricomprendere
i compensi
percepiti dall'agente
in diretta
e specifica
relazione all'attivitā
di depositario
(C.M.
n. 24 del 10
giugno 1983).
Sulle provvigioni
corrisposte
la ritenuta
č applicata
a titolo di
acconto dell'IRPEF
dovuta dai
percipienti,
nella misura del
23% ed č commisurata
al 50% delle
provvigioni
stesse (in
pratica l'11,5%).
Anche le provvigioni
corrisposte
dagli agenti
ad altri soggetti
(in primo luogo
sub-agenti
ed altri collaboratori
esterni) sono
sempre
soggette a
ritenuta d'acconto.
Se i percipienti
dichiarano
ai loro committenti,
preponenti
o mandanti
che, nell'esercizio
della loro
attivitā, si
avvalgono in via
continuativa
dell'opera
di dipendenti o di
terzi, l'aliquota
del 23% č commisurata
al
20% dell'ammontare
delle provvigioni
(in
pratica il
4,6%).
Il sostituto
d'imposta deve
operare le ritenute
all'atto del
pagamento delle
provvigioni,
anche se si
tratta di somme
corrisposte per
acconto, anticipazioni
o altro titolo.
Quando, per
disposizioni
normative o accordi
contrattuali,
le provvigioni
sono direttamente
trattenute
dal percipiente
sull'ammontare
delle somme
riscosse, i
percipienti (gli
agenti) sono
tenuti a rimettere
ai preponenti
l'importo corrispondente
alla ritenuta.
Ai fini del
versamento
da parte del sostituto
d'imposta,
le ritenute
si considerano operate,
in tali casi,
nel mese successivo
a quello
in cui le provvigioni
sono state
trattenute
dai percipienti.
Le ritenute
vanno versate
dai preponenti
e mandanti
entro il giorno
16 del mese
successivo
a quello del
pagamento delle
provvigioni.
Il codice del
versamento
č il numero
1038. |