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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- Provvigioni soggette a ritenute

Secondo la circolare ministeriale n. 24 del 10 giugno 1983, la provvigione degli agenti o rappresentanti di commercio da assoggettare alla ritenuta č costituita:

- dal compenso che spetta all'agente per l'attivitā prestata o da un'anticipo del medesimo (acconto provvigionale);
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti agli agenti e derivanti dall'eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (quali, per esempio, quelli conseguenti allo "star del credere");
- da somme percepite dall'agente nell'ipotesi in cui il preponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell'agente e rappresentante (cosiddetta "invasione di zona");
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all'attivitā prestata dagli agenti, ivi compresi i rimborsi spese relativi all'attivitā stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei preponenti.

Non sono, invece, da ricomprendere i compensi percepiti dall'agente in diretta e specifica relazione all'attivitā di depositario (C.M. n. 24 del 10 giugno 1983).

Sulle provvigioni corrisposte la ritenuta č applicata a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, nella misura del 23% ed č commisurata al 50% delle provvigioni stesse (in pratica l'11,5%).

Anche le provvigioni corrisposte dagli agenti ad altri soggetti (in primo luogo sub-agenti ed altri collaboratori esterni) sono sempre soggette a ritenuta d'acconto.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell'esercizio della loro attivitā, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, l'aliquota del 23% č commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica il 4,6%).

Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute all'atto del pagamento delle provvigioni, anche se si tratta di somme corrisposte per acconto, anticipazioni o altro titolo.

Quando, per disposizioni normative o accordi contrattuali, le provvigioni sono direttamente trattenute dal percipiente sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti (gli agenti) sono tenuti a rimettere ai preponenti l'importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del versamento da parte del sostituto d'imposta, le ritenute si considerano operate, in tali casi, nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le ritenute vanno versate dai preponenti e mandanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni. Il codice del versamento č il numero 1038.


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