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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- Regimi agevolati

I regimi agevolati sono relativi a:

- coloro che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali (“forfettino”), per i quali, a fronte dell’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, è applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 della Legge n. 388/2000;
- coloro che sono soggetti a studi di settore, ma con ricavi “marginali” (“forfettone”) per i quali è applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 15% sul reddito d’impresa, purchè in presenza delle condizioni previste dall’art. 14 della Legge n. 388/2000.

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13 L.388/2000)

Destinatari:
- le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa (art. 51 Tuir) o una nuova attività artistica o professionale (art. 49 Tuir);
- le imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del Tuir che intraprendono una nuova attività d’impresa

Condizioni
a) il contribuente non deve avere esercitato nei 3 anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni; la qualità di socio in società di persone o capitali non è di per sé causa ostativa, purchè il socio non abbia svolto in concreto alcuna attività d’impresa o lavoro autonomo. Il regime agevolativo è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;

b) la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualita' di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attivita' in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;

c) l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di € 30.987,41 per l'attivita' professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di € 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di € 61.974,82 per le imprese esercenti altre attivita';

d) nel caso di prosecuzione di attivita' d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare i limiti prima illustrati. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi

Durata
Tre periodi d’imposta salvo revoca in caso di superamento dei limiti.

Se i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi di cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

Se i compensi o i ricavi conseguiti superano del 50% i limiti di cui sopra il regime fiscale cessa a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.

Regime fiscale

Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e regionali pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.

Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef.

I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime agevolato.

È dovuto l’acconto e il saldo IRAP.

L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale.

Adempimenti contabili

Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici Iva.

I contribuenti comunicano l’opzione per il regime sostitutivo in sede di presentazione della dichiarazione Iva d'inizio attività ad uno degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Regime fiscale delle attività marginali (art.14 L.388/2000)

Destinatari:
- Persone fisiche e imprese familiari, di cui all’art. 5, comma 4 del Tuir, esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore

Condizioni
I ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dai provvedimenti ministeriali, determinato in base all'applicazione, degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso, e comunque non superiori a 25.822,85 €. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

Durata
Il regime ha durata a tempo indeterminato.

L’opzione è valida per almeno un periodo d’imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza salvo rinuncia o sopravvenute cause di cessazione.

Se i ricavi o compensi superano i limiti di cui sopra il regime cessa dal periodo d’imposta successivo.

Regime fiscale

Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali comunali e regionali pari al 15% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.

Non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo Irpef.

I sostituti d’imposta non devono operare la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti ai soggetti in regime agevolato.

È dovuto l’acconto e il saldo IRAP.

L’IVA è determinata analiticamente e, se dovuta, versata in unica soluzione entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale.

Adempimenti contabili

Obbligo di conservare documenti ricevuti ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette IVA e IRAP e da liquidazioni e versamenti periodici Iva.

Comunicazione inizio attività marginale

All'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Per rinunciare al regime è sufficiente inviare una comunicazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell’anno per il quale non si intende più fruire del regime.

Tutoraggio

Gli art. 13 e 14 della Legge 388/2000 hanno previsto un particolare regime fiscale agevolato per tutti coloro che intraprendono una nuova iniziativa imprenditoriale/professionale oppure esercitano un’attività imprenditoriale/professionale i cui ricavi rientrano nel limite previsto dagli studi di settore per le attività marginali.

Per consentire l’acquisizione dei dati rilevanti fiscalmente per le attività svolte dall’assistito che ha optato per i regimi fiscali agevolati, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo strumento l’RFA WEB.

Grazie a tale applicazione il contribuente non sarà più obbligato a fare il download del software e ad effettuare gli invii trimestrali, infatti, tale funzionalità sarà sostituita da una semplice funzione di validazione dei dati inseriti che verrà attivata su RFA WEB.

Pertanto, a partire dal 01 febbraio 2007, gli assistiti potranno utilizzare il nuovo strumento RFA WEB per la comunicazione dei dati fiscali. Tali dati saranno utilizzati per la predisposizione automatica della dichiarazione dei redditi e la liquidazione dell’IVA annuale.

RFA WEB è attivabile dopo aver effettuato la procedura (inserimento utente e password) di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia nell’area STRUMENTI: http://telematici.agenziaentrate.gov.it/

RFA WEB, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, ha anche la finalità agevolare i fruitori dei regimi agevolati a cui è dedicato il servizio di “tutoraggio” .

Con il Tutoraggio il contribuente riceve il beneficio dell’assistenza fiscale gratuita da parte di un tutor dell’ufficio, con conseguente riduzione del rischio di errori, nonché dell’esonero da numerosi adempimenti contabili e fiscali.

Si ricorda che per poter accedere al servizio di tutoraggio è necessario:
aver già chiesto la specifica assistenza agli uffici locali della Agenzia delle Entrate;
essere in possesso del Pincode.

Nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali (in vigore dal 01/01/2008)

Soggetti interessati

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è istituito un nuovo regime fiscale, automatico, per le persone fisiche esercenti attività di impresa (anche in forma di impresa familiare), arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 € e non hanno effettuato:

- cessioni all'esportazione;
- sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- acquisti di beni strumentali, nel triennio solare precedente, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €.

Si evidenzia che il suddetto limite dei ricavi o compensi è unico per tutti i soggetti interessati a prescindere dal tipo di attività esercitata; conseguentemente rientreranno più facilmente in tale regime i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi (imprenditoriali o professionali) a più alto valore aggiunto.

Soggetti esclusi

Non sono considerati contribuenti minimi:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata.

Semplificazioni contabili

I contribuenti minimi non debbono applicare l’Iva sui ricavi o compensi percepiti e, in contrapposizione, non possono più dedurre l’Iva assolta sugli acquisti effettuati, anche intracomunitari e sulle importazioni. In via generale, pertanto, i medesimi contribuenti non sono più tenuti alla compilazione dei registri IVA (acquisti, vendite o corrispettivi) e non sono più tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche ed al versamento dell’eventuale differenza a debito: tuttavia, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali essi risultano debitori dell’imposta (ad esempio perché acquirenti da un soggetto obbligato all’applicazione del regime di inversione contabile c.d. reverse charge), devono integrare la fattura d’acquisto con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e devono provvedere a versare all’erario, con il modello F24, la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Diversamente da quanto ipotizzato nel corso di alcune riunioni tecniche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è previsto che tali soggetti debbano provvedere a chiudere la partita IVA né che essa venga sostituita da un altro numero o codice: in altri termini la partita IVA resterà congelata per tutto il periodo di applicazione del nuovo regime (in analogia a quanto accade nei confronti degli imprenditori individuali che affittano la loro unica azienda).

Obblighi contabili

In luogo del precedente obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (registri IVA e degli eventuali altri registri ai fini delle imposte dirette), i contribuenti minimi hanno esclusivamente l’obbligo di numerare e di conservare le fatture di acquisto, i documenti ricevuti ed emessi e le bollette doganali: resta altresì l’obbligo di certificazione dei corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale) mentre dovrebbe venire meno (questo aspetto deve ancora trovare una conferma ufficiale) l’obbligo di presentazione in via telematica dei corrispettivi.

Ai fini delle imposte sui redditi resta l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Viene meno, ove già non ci si avvalga delle semplificazioni sulla tenuta dei registri contabili previsti dalla vigente normativa, l’obbligo di tenuta del libro dei beni ammortizzabili

Determinazione del reddito

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato dalla differenza algebrica tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione. In conseguenza del nuovo regime di cassa non si dovrà più tenere conto del valore delle rimanenze finali di magazzino che si dovevano calcolare alla fine dell’esercizio. Alla formazione del reddito concorrono anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni.

Contributi previdenziali

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono direttamente dal reddito e non più tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione.

Imposta sostitutiva

Sul reddito che ne consegue si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari a 20%. Il testo del Disegno di Legge non prevede, al contrario di quanto era stato fatto in situazioni analoghe in passato (ad es. nel caso del regime per le nuove iniziative produttive), l’esclusione, da parte dei soggetti imprenditori o lavoratori autonomi che pagano compensi o corrispettivi ai contribuenti che si avvalgono del nuovo regime, di applicazione della ritenuta di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Questa anomalia verrà, probabilmente, corretta in sede di approvazione parlamentare del provvedimento.

Imprese familiari

Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Esclusione dall’Irap

I contribuenti minimi non sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Esclusione Elenchi clienti, fornitori e Studi di settore.

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.

Rettifica della detrazione IVA relativa all’acquisto beni non ammortizzabili ed ai servizi

L'applicazione del nuovo regime comporta la rettifica della detrazione IVA operata in passato sull’acquisto dei beni strumentali. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, oppure in 5 rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata va versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione.

Operazioni con IVA non esigibile ed eccedenza detraibile

Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari va tenuto conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso o essere utilizzata in compensazione.

Situazioni pregresse

I componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei soggetti minimi o marginali, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità a disposizioni di legge (ad esempio: quote di plusvalenze che si è rateizzato, costi o ricavi sospesi in applicazione del criterio di competenza, altro) partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 €. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di € 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

Perdite fiscali

Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso dello stesso, possono essere computate in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

Opzione per il regime normale

I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Validità dell’opzione

L'opzione è valida per almeno un triennio e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Cessazione del regime minimo

Sono previsti due fattispecie:

a) il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per rientrare in tale regime;

b) il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 € di oltre il 50%. In tal caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50% del limite, determina l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni.

Periodi di transizione da un regime all’altro

Nell’ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime minimo a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi


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