I regimi agevolati sono relativi a:
- coloro che
intraprendono
nuove iniziative
imprenditoriali
(“forfettino”),
per i quali,
a fronte dell’esonero
dalla tenuta
delle
scritture contabili,
è applicata
un’imposta
sostitutiva
dell’Irpef
e delle relative addizionali
del 10% sul
reddito d’impresa,
purchè in
presenza delle
condizioni
previste dall’art.
13 della Legge
n. 388/2000;
- coloro che sono soggetti a studi di settore,
ma con ricavi “marginali” (“forfettone”)
per i quali è applicata un’imposta sostitutiva
dell’Irpef e relative addizionali del 15%
sul reddito d’impresa, purchè in presenza
delle condizioni previste dall’art. 14 della
Legge n. 388/2000.
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo (art.13
L.388/2000)
Destinatari:
- le persone fisiche che intraprendono una
nuova attività d’impresa (art. 51 Tuir) o
una nuova attività artistica o professionale
(art. 49 Tuir);
- le imprese familiari di cui all’art. 5,
comma 4, del Tuir che intraprendono una nuova
attività d’impresa
Condizioni
a) il contribuente
non deve avere
esercitato
nei 3 anni
precedenti,
neppure in forma associata
o familiare,
un'attività
artistica, professionale
o d'impresa,
fatte salve
le ipotesi di praticantato
obbligatoriamente
previsto ai
fini dell'esercizio
di arti o professioni;
la qualità
di socio
in società
di persone
o capitali non è di
per sé causa
ostativa, purchè
il socio non
abbia svolto
in concreto
alcuna attività
d’impresa o
lavoro autonomo.
Il regime agevolativo
è infatti destinato
ad incentivare
esclusivamente
la nascita
di nuove iniziative.
Va sottolineato
che la semplice
apertura di
partita IVA non
costituisce
automaticamente
causa di esclusione
dal regime
fiscale agevolato
del presente
articolo, occorrendo
a tal fine
l'effettivo
esercizio dell'attività;
b) la nuova
attività non
deve costituire,
in nessun modo,
mera prosecuzione
di altra
attività precedentemente
svolta sotto
forma
di lavoro dipendente
o autonomo,
anche sotto
forma di collaborazione
coordinata
e continuativa.
La disposizione
ha carattere
antielusivo,
mirando ad
evitare gli
abusi di chi continui
di fatto ad
esercitare
la stessa attività
di lavoro dipendente
mutandone la
veste giuridica
in impresa
o lavoro autonomo
al solo fine
di sottrarre
i relativi
proventi alla tassazione
ordinaria:
si pensi, a
titolo esemplificativo,
ad un soggetto
che abbia lavorato
in qualita'
di dipendente
in un'impresa
di trasporti
ed intraprenda
l'attivita'
in proprio utilizzando
lo stesso mezzo
e servendo
la medesima clientela
dell'impresa
di origine.
Allo stesso modo,
la norma impedisce
la costituzione
di imprese
individuali
che in un contesto
economico
non modificato
proseguono
sostanzialmente
precedenti
attività di
lavoro autonomo, anche
nella veste
di collaborazione
coordinata
e continuativa,
e viceversa;
c) l'ammontare
dei compensi
non deve superare
il limite di
€ 30.987,41
per l'attivita'
professionale
o artistica
ovvero l'ammontare
dei ricavi
non deve superare
il limite di
€ 30.987,41
per le imprese
aventi ad oggetto
prestazioni
di servizi
o di € 61.974,82 per
le imprese
esercenti altre
attivita';
d) nel caso
di prosecuzione
di attivita'
d'impresa svolta
precedentemente
da altro
soggetto, a
seguito - ad
esempio - di cessione
o successione
nell'azienda,
l'ammontare dei
ricavi realizzati
nel precedente
periodo
d'imposta non
deve superare
i limiti prima
illustrati.
Sia questa
condizione che quella
precedente
circoscrivono
l'ambito del beneficio
alle iniziative
economicamente
più deboli;
e) siano regolarmente
adempiuti gli
obblighi
previdenziali,
assicurativi
ed amministrativi
Durata
Tre periodi d’imposta salvo revoca in caso
di superamento dei limiti.
Se i compensi
o i ricavi
conseguiti superano
gli importi
di cui sopra
il regime fiscale
cessa a decorrere
dal periodo
d'imposta successivo.
Se i compensi
o i ricavi
conseguiti superano
del 50% i limiti
di cui sopra
il regime fiscale
cessa a decorrere
dallo stesso
periodo d'imposta.
Regime fiscale
Imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali
comunali e regionali pari al 10% del reddito
di lavoro autonomo o d’impresa, determinato
ai sensi degli artt. 50 e 79 Tuir.
Non concorrenza
dello stesso
reddito alla
formazione
del reddito
complessivo Irpef.
I sostituti
d’imposta non
devono operare
la ritenuta
d’acconto sui
compensi spettanti
ai soggetti
in regime agevolato.
È dovuto l’acconto
e il saldo
IRAP.
L’IVA è determinata
analiticamente
e, se
dovuta, versata
in unica soluzione
entro
i termini stabiliti
per il versamento
dell'IVA
annuale.
Adempimenti
contabili
Obbligo di
conservare
documenti ricevuti
ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione
dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture rilevanti ai fini
delle imposte dirette, IVA e IRAP e da liquidazioni,
dichiarazioni e versamenti periodici Iva.
I contribuenti
comunicano
l’opzione per il
regime sostitutivo
in sede di
presentazione
della dichiarazione
Iva d'inizio
attività
ad uno degli
Uffici locali
dell'Agenzia delle
Entrate.
Regime fiscale delle attività marginali (art.14
L.388/2000)
Destinatari:
- Persone fisiche e imprese familiari, di
cui all’art. 5, comma 4 del Tuir, esercenti
attività per le quali risultano applicabili
gli studi di settore
Condizioni
I ricavi o compensi non superiori al limite
stabilito dai provvedimenti ministeriali,
determinato in base all'applicazione, degli
studi di settore dopo aver normalizzato la
posizione del contribuente tenendo conto
delle peculiarità delle situazioni di marginalità,
anche in riferimento agli indici di coerenza
economica che caratterizzano il contribuente
stesso, e comunque non superiori a 25.822,85
€. Per il primo periodo di applicazione ai
fini della ammissione al regime si fa riferimento
ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno
precedente.
Durata
Il regime ha durata a tempo indeterminato.
L’opzione è
valida per
almeno un periodo
d’imposta con
rinnovo automatico
alla sua
scadenza salvo
rinuncia o
sopravvenute cause
di cessazione.
Se i ricavi
o compensi
superano i limiti
di cui sopra
il regime cessa
dal periodo
d’imposta successivo.
Regime fiscale
Imposta sostitutiva
dell’Irpef
e addizionali
comunali e
regionali pari
al 15% del reddito
di lavoro autonomo
o d’impresa,
determinato
ai sensi degli
artt. 50 e
79 Tuir.
Non concorrenza
dello stesso
reddito alla
formazione
del reddito
complessivo Irpef.
I sostituti
d’imposta non
devono operare
la ritenuta
d’acconto sui
compensi spettanti
ai soggetti
in regime agevolato.
È dovuto l’acconto
e il saldo
IRAP.
L’IVA è determinata
analiticamente
e, se
dovuta, versata
in unica soluzione
entro
i termini stabiliti
per il versamento
dell'IVA
annuale.
Adempimenti
contabili
Obbligo di
conservare
documenti ricevuti
ed emessi.
Obbligo di fatturazione e certificazione
dei corrispettivi.
Esonero dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture rilevanti ai fini
delle imposte dirette IVA e IRAP e da liquidazioni
e versamenti periodici Iva.
Comunicazione
inizio attività
marginale
All'Ufficio
locale dell'Agenzia
delle entrate,
competente
in ragione
del domicilio fiscale
del contribuente.
Per rinunciare
al regime è
sufficiente inviare
una comunicazione
all’Ufficio
locale dell’Agenzia
delle entrate
entro il mese
di gennaio dell’anno
per il quale
non si intende
più fruire del
regime.
Tutoraggio
Gli art. 13
e 14 della
Legge 388/2000 hanno
previsto un
particolare
regime fiscale agevolato
per tutti coloro
che intraprendono
una nuova
iniziativa
imprenditoriale/professionale
oppure esercitano
un’attività
imprenditoriale/professionale
i cui ricavi
rientrano nel
limite previsto
dagli studi
di settore
per le attività marginali.
Per consentire
l’acquisizione
dei dati rilevanti
fiscalmente
per le attività
svolte dall’assistito
che ha optato
per i regimi
fiscali agevolati,
l’Agenzia delle
Entrate ha
predisposto un
nuovo strumento
l’RFA WEB.
Grazie a tale
applicazione
il contribuente
non sarà più
obbligato a
fare il download
del software
e ad effettuare
gli invii trimestrali,
infatti, tale
funzionalità
sarà sostituita
da una semplice
funzione di
validazione dei
dati inseriti
che verrà attivata
su RFA WEB.
Pertanto, a
partire dal
01 febbraio 2007,
gli assistiti
potranno utilizzare
il nuovo
strumento RFA
WEB per la
comunicazione dei
dati fiscali.
Tali dati saranno
utilizzati
per la predisposizione
automatica
della dichiarazione
dei redditi
e la liquidazione
dell’IVA annuale.
RFA WEB è attivabile
dopo aver effettuato
la procedura
(inserimento
utente e password)
di accesso
ai servizi
telematici dell’Agenzia
nell’area STRUMENTI:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/
RFA WEB, nell’ottica
della semplificazione
degli adempimenti,
ha anche la
finalità agevolare
i fruitori
dei regimi
agevolati a cui è dedicato
il servizio
di “tutoraggio”
.
Con il Tutoraggio
il contribuente
riceve
il beneficio
dell’assistenza
fiscale gratuita
da parte di
un tutor dell’ufficio,
con conseguente
riduzione del
rischio di
errori, nonché dell’esonero
da numerosi
adempimenti
contabili e fiscali.
Si ricorda
che per poter
accedere al servizio
di tutoraggio
è necessario:
aver già chiesto la specifica assistenza
agli uffici locali della Agenzia delle Entrate;
essere in possesso del Pincode.
Nuovo regime
per i contribuenti
minimi e
marginali (in
vigore dal
01/01/2008)
Soggetti interessati
A decorrere
dal 1° gennaio
2008 è istituito
un nuovo regime
fiscale, automatico,
per
le persone
fisiche esercenti
attività di
impresa (anche
in forma di
impresa familiare),
arti o professioni,
che nell’anno
solare
precedente
hanno conseguito
ricavi o compensi,
ragguagliati
ad anno, non
superiori a 30.000
€ e non hanno
effettuato:
- cessioni
all'esportazione;
- sostenuto spese per lavoratori dipendenti
o collaboratori;
- acquisti di beni strumentali, nel triennio
solare precedente, anche mediante contratti
di appalto e di locazione, pure finanziaria,
per un ammontare complessivo superiore a
15.000 €.
Si evidenzia
che il suddetto
limite dei ricavi
o compensi
è unico per
tutti i soggetti interessati
a prescindere
dal tipo di
attività esercitata;
conseguentemente
rientreranno
più facilmente
in tale regime
i soggetti
che effettuano
cessioni di
beni o prestazioni
di servizi
(imprenditoriali
o professionali)
a più alto
valore aggiunto.
Soggetti esclusi
Non sono considerati
contribuenti
minimi:
- le persone
fisiche che
si avvalgono di
regimi speciali
ai fini dell’imposta
sul
valore aggiunto;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato, di terreni edificabili e di
mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa o arti
e professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a società di persone o associazioni
o a società a responsabilità limitata.
Semplificazioni
contabili
I contribuenti
minimi non
debbono applicare
l’Iva sui ricavi
o compensi
percepiti e,
in contrapposizione,
non possono
più dedurre
l’Iva assolta
sugli acquisti
effettuati,
anche intracomunitari
e sulle importazioni.
In via generale,
pertanto, i
medesimi contribuenti
non sono più
tenuti alla
compilazione dei
registri IVA
(acquisti,
vendite o corrispettivi)
e non sono
più tenuti
all’effettuazione delle
liquidazioni
periodiche
ed al versamento
dell’eventuale
differenza
a debito: tuttavia,
per gli acquisiti
intracomunitari
e per le
altre operazioni
per le quali
essi risultano
debitori dell’imposta
(ad esempio
perché
acquirenti
da un soggetto
obbligato all’applicazione
del regime
di inversione
contabile c.d. reverse
charge), devono
integrare la
fattura d’acquisto
con l’indicazione
dell’aliquota
e della relativa
imposta, e
devono provvedere
a versare all’erario,
con il modello
F24, la relativa
imposta entro
il giorno 16
del mese successivo
a quello
di effettuazione
delle operazioni.
Diversamente
da quanto ipotizzato
nel corso
di alcune riunioni
tecniche al
Ministero
dell’Economia
e delle Finanze,
non è previsto
che tali soggetti
debbano provvedere
a chiudere
la partita
IVA né che
essa venga sostituita
da un altro
numero o codice:
in altri termini
la partita
IVA resterà
congelata per tutto
il periodo
di applicazione
del nuovo regime
(in analogia
a quanto accade
nei confronti
degli imprenditori
individuali
che affittano
la loro unica
azienda).
Obblighi contabili
In luogo del
precedente
obbligo di registrazione
e di tenuta
delle scritture
contabili (registri
IVA e degli
eventuali altri
registri ai fini
delle imposte
dirette), i
contribuenti minimi
hanno esclusivamente
l’obbligo di
numerare
e di conservare
le fatture
di acquisto, i
documenti ricevuti
ed emessi e
le bollette
doganali: resta
altresì l’obbligo
di certificazione
dei corrispettivi
(mediante scontrino
o ricevuta
fiscale) mentre
dovrebbe venire
meno (questo
aspetto deve
ancora trovare
una conferma
ufficiale)
l’obbligo di
presentazione in
via telematica
dei corrispettivi.
Ai fini delle
imposte sui
redditi resta l’obbligo
di presentazione
della relativa
dichiarazione.
Viene meno,
ove già non
ci si avvalga delle
semplificazioni
sulla tenuta
dei registri
contabili previsti
dalla vigente
normativa,
l’obbligo di
tenuta del
libro dei beni ammortizzabili
Determinazione
del reddito
Il reddito
di impresa
o di lavoro autonomo
è determinato
dalla differenza
algebrica
tra l’ammontare
dei ricavi
o compensi percepiti
nel periodo
di imposta
e quello delle spese
sostenute nel
periodo stesso
nell’esercizio
dell’attività
di impresa
o dell’arte o della
professione.
In conseguenza
del nuovo regime
di cassa non
si dovrà più
tenere conto del
valore delle
rimanenze finali
di magazzino
che si dovevano
calcolare alla
fine dell’esercizio.
Alla formazione
del reddito
concorrono anche
le plusvalenze
e le minusvalenze
dei beni
relativi all’impresa
o all’esercizio
di arti
o professioni.
Contributi previdenziali
I contributi
previdenziali
versati in ottemperanza
a disposizioni
di legge si
deducono direttamente
dal reddito
e non più tra
gli oneri deducibili
in sede di
dichiarazione.
Imposta sostitutiva
Sul reddito
che ne consegue
si applica un’imposta
sostitutiva
dell’imposta
sui redditi e delle
addizionali
regionali e
comunali pari a 20%.
Il testo del
Disegno di
Legge non prevede,
al contrario
di quanto era
stato fatto in
situazioni
analoghe in
passato (ad es. nel
caso del regime
per le nuove
iniziative produttive),
l’esclusione,
da parte dei
soggetti imprenditori
o lavoratori
autonomi che
pagano compensi
o corrispettivi
ai contribuenti
che si avvalgono
del nuovo regime,
di applicazione
della ritenuta
di acconto
ai fini delle
imposte sui redditi.
Questa anomalia
verrà, probabilmente,
corretta
in sede di
approvazione
parlamentare del
provvedimento.
Imprese familiari
Nel caso di
imprese familiari
l’imposta sostitutiva,
calcolata sul
reddito al
lordo delle quote
assegnate al
coniuge e ai
collaboratori familiari,
è dovuta dall’imprenditore.
Esclusione
dall’Irap
I contribuenti
minimi non
sono soggetti passivi
dell’imposta
regionale sulle
attività produttive.
Esclusione
Elenchi clienti,
fornitori e Studi
di settore.
I contribuenti
minimi sono
esonerati dalla
presentazione
degli elenchi
clienti e fornitori
e sono esclusi
dall’applicazione
degli studi
di settore.
Rettifica della
detrazione
IVA relativa all’acquisto
beni non ammortizzabili
ed ai servizi
L'applicazione
del nuovo regime
comporta
la rettifica
della detrazione
IVA operata
in passato
sull’acquisto
dei beni strumentali.
La stessa rettifica
si applica
se il contribuente
transita, anche
per opzione,
al regime ordinario
dell'imposta
sul valore
aggiunto. Il versamento
è effettuato
in un'unica
soluzione, oppure
in 5 rate annuali
di pari importo
senza applicazione
degli interessi.
La prima o
unica rata va
versata entro
il termine
per il versamento
a saldo dell'imposta
sul valore
aggiunto
relativa all'anno
precedente
a quello di
applicazione
del regime
dei contribuenti
minimi; le
successive
rate sono versate entro
il termine
per il versamento
a saldo dell'imposta
sostitutiva.
Il debito può
essere estinto
anche mediante
compensazione.
Operazioni con IVA non esigibile ed eccedenza
detraibile
Nella dichiarazione
relativa all’ultimo
anno
in cui è applicata
l’IVA nei modi
ordinari
va tenuto conto
anche dell'imposta
relativa
alle operazioni
per le quali
non si è ancora
verificata
l'esigibilità.
L'eccedenza
detraibile
emergente dalla dichiarazione,
presentata
dai contribuenti
minimi, relativa
all’ultimo
anno in cui
l’imposta sul valore
aggiunto è
applicata nei
modi ordinari può
essere chiesta
a rimborso
o essere utilizzata
in compensazione.
Situazioni pregresse
I componenti
positivi e
negativi di reddito
riferibili
ad esercizi
precedenti a quello
da cui ha effetto
il regime dei
soggetti
minimi o marginali,
la cui tassazione
o deduzione
è stata rinviata
in conformità
a disposizioni
di legge (ad
esempio: quote
di plusvalenze
che si è rateizzato,
costi o ricavi
sospesi
in applicazione
del criterio
di competenza,
altro) partecipano
per le quote
residue alla
formazione
del reddito
dell’esercizio precedente
a quello di
efficacia del
predetto regime
solo per l’importo
della somma
algebrica
delle predette
quote eccedente
l’ammontare
di 5.000 €.
In caso di
importo non eccedente
il predetto
ammontare di
€ 5.000, le quote
si considerano
azzerate e
non partecipano
alla formazione
del reddito
del suddetto
esercizio.
In caso di
importo negativo della
somma algebrica
lo stesso concorre
integralmente
alla formazione
del predetto
reddito.
Perdite fiscali
Le perdite
fiscali generatesi
nei periodi
d’imposta anteriori
a quello da
cui decorre
il regime e
quelle generatesi
nel corso dello
stesso, possono
essere computate
in diminuzione
del reddito
nei periodi
di imposta successivi
secondo le
regole ordinarie
stabilite dal
testo unico
delle imposte
sui redditi.
Opzione per
il regime normale
I soggetti
che rientrano
nel regime dei contribuenti
minimi possono
optare per
l'applicazione
dell'imposta
sul valore
aggiunto e delle
imposte sul
reddito nei
modi ordinari.
Validità dell’opzione
L'opzione è
valida per
almeno un triennio
e va comunicata
con la prima
dichiarazione
annuale da
presentare
successivamente alla
scelta operata.
Trascorso il
periodo minimo
di permanenza
nel regime
normale, l'opzione
resta valida
per ciascun
anno successivo,
fino a quando
permane la
concreta applicazione
della scelta
operata.
Cessazione
del regime
minimo
Sono previsti
due fattispecie:
a) il regime
dei contribuenti
minimi cessa
di avere applicazione
dall'anno successivo
a quello in
cui viene meno
una delle condizioni
previste per
rientrare in
tale regime;
b) il regime
cessa di avere
applicazione
dall'anno stesso
in cui i ricavi
o i compensi
percepiti superano
il limite di
30.000 €
di oltre il
50%. In tal
caso sarà dovuta
l’imposta sul
valore aggiunto
relativa ai
corrispettivi
delle operazioni
imponibili
effettuate
nell’intero
anno solare.
La cessazione
dall’applicazione
del regime
dei contribuenti
minimi, a causa
del superamento
di oltre
il 50% del
limite, determina
l’applicazione
del regime
ordinario per
i successivi
3 anni.
Periodi di
transizione
da un regime all’altro
Nell’ipotesi
di passaggio
da un periodo di
imposta soggetto
al regime minimo
a un periodo
di imposta
soggetto a
regime ordinario, al
fine di evitare
salti o duplicazioni
di imposizione,
i ricavi, i
compensi e
le spese sostenute
che hanno già
concorso a
formare il reddito
non assumono
rilevanza nella
determinazione
del reddito
dei periodi
imposta successivi
ancorché di
competenza
di tali periodi; viceversa
quelli che,
ancorché di
competenza del periodo
soggetto al
regime non
hanno concorso a formare
il reddito
imponibile
del periodo, assumono
rilevanza nei
periodi imposta
successivi
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