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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- Ritenute fiscali

I compensi corrisposti agli intermediari (anche agli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sia come persone fisiche che in forma societaria), sono da assoggettare alla ritenuta alla fonte prevista sull’accertamento delle imposte dirette.

L'art. 25-bis del DPR 600/73, che disciplina le ritenute fiscali sulle provvigioni, stabilisce che i soggetti, indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso decreto, che corrispondono provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa.

Gli imprenditori mandanti che sono tenuti a operare una ritenuta fiscale sono:
- le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo; .
- le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);
- gli altri soggetti a imposta sul reddito delle persone giuridiche (enti commerciali, stabili organizzazioni in Italia, ecc...).

La ritenuta va operata su tutte le provvigioni, comunque denominate, anche su quelle corrisposte eventualmente in natura, o sotto forma di fringe benefits, purchè afferenti le prestazioni per rapporti di agenzia e va altresì effettuata al momento del pagamento, a prescindere dall'anno in cui le provvigioni sono maturate (criterio di cassa). Può quindi esserci una divergenza tra l'anno in cui sono maturati i compensi e quello in cui sono percepiti.

Sono escluse da tale normativa le imprese agricole il cui titolare sia una persona fisica, per cui le provvigioni pagate ad agenti di prodotti agricoli non subiscono ritenuta d'acconto.

Le fatture emesse per provvigioni da agenti di commercio italiani verso case mandanti straniere non sono soggette a ritenuta d'acconto.


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