I compensi corrisposti agli intermediari
(anche agli agenti e rappresentanti di commercio,
operanti sia come persone fisiche che in
forma societaria), sono da assoggettare alla
ritenuta alla fonte prevista sull’accertamento
delle imposte dirette.
L'art. 25-bis
del DPR 600/73,
che disciplina
le ritenute
fiscali sulle
provvigioni, stabilisce
che i soggetti,
indicati nel
primo comma
dell'art. 23
dello stesso
decreto, che corrispondono
provvigioni
per le prestazioni,
anche occasionali,
inerenti a
rapporti di
commissione, di agenzia,
di mediazione,
di rappresentanza
di commercio
e di procacciamento
di affari,
devono operare
all'atto del
pagamento una
ritenuta alla
fonte, con
obbligo di
rivalsa.
Gli imprenditori
mandanti che
sono tenuti
a operare una
ritenuta fiscale
sono:
- le persone fisiche che esercitano attività
d'impresa e di lavoro autonomo; .
- le società di persone (società in nome
collettivo e in accomandita semplice) ed
equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e
professionisti;
- le società di capitali (società per azioni,
in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata);
- gli altri soggetti a imposta sul reddito
delle persone giuridiche (enti commerciali,
stabili organizzazioni in Italia, ecc...).
La ritenuta
va operata
su tutte le provvigioni,
comunque denominate,
anche su quelle
corrisposte
eventualmente
in natura,
o sotto forma di
fringe benefits,
purchè afferenti
le prestazioni
per rapporti
di agenzia
e va altresì effettuata
al momento
del pagamento,
a prescindere dall'anno
in cui le provvigioni
sono maturate
(criterio
di cassa).
Può quindi
esserci una divergenza
tra l'anno
in cui sono
maturati i compensi
e quello in
cui sono percepiti.
Sono escluse
da tale normativa
le imprese
agricole il
cui titolare
sia una persona
fisica, per
cui le provvigioni
pagate ad
agenti di prodotti
agricoli non
subiscono
ritenuta d'acconto.
Le fatture
emesse per
provvigioni da agenti
di commercio
italiani verso
case mandanti
straniere non
sono soggette
a ritenuta d'acconto.
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