La ritenuta d'acconto nella misura ridotta
(sul 20% e non sul 50%) è subordinata alla
presentazione al committente, preponente
o mandante, da parte del percipiente le provvigioni,
di apposita dichiarazione, in carta semplice,
datata e sottoscritta, contenente i dati
identificativi del percipiente stesso, nonchè
l'attestazione di avvalersi in via continuativa
dell'opera di dipendenti e/ o di terzi per
un periodo complessivo di almeno 6 mesi.
La dichiarazione
ha validità
annuale e va
spedita, per
ciascun anno
solare, entro il
31 dicembre,
mediante lettera
raccomandata
con avviso
di ricevimento.
Il sostituto
d'imposta applicherà
la ritenuta
nella misura
ridotta solo
dalla data in cui
è venuto in
possesso della
dichiarazione
dell'agente
o rappresentante
di commercio.
Il DM 16 aprile
1983 definisce
i soggetti
da considerare
dipendenti
e terzi. Sono "dipendenti"
coloro che
si considerano
tali secondo le
norme della
legislazione
del lavoro ovvero
coloro che
prestano la
loro attività lavorativa,
con qualsiasi
qualifica,
alle dipendenze
e sotto la
direzione del
soggetto percipiente
le provvigioni.
Si considerano
"terzi"
coloro i
quali, senza
vincolo di
subordinazione, collaborano
con il percipiente
le provvigioni
nello svolgimento
dell’attività
propria dell’impresa,
quali
i subagenti,
i mediatori,
i procacciatori
di affari,
i produttori
e figure similari,
i collaboratori
dell'impresa
familiare direttamente
impegnati nell'esercizio
dell'attività
commerciale
svolta nell'ambito
dell'impresa,
nonchè gli
associati in
partecipazione
quando il loro
rapporto è
costituito
esclusivamente dalla
prestazione
di lavoro.
L'opera di
dipendenti
o di terzi è rilevante
ai fini dell'applicazione
della ritenuta
nella misura
ridotta indipendentemente
dal
numero degli
stessi, purchè
dia luogo a prestazioni
per la prevalente
parte dell'anno,
oppure
del minore
periodo in
cui l'attività è svolta,
anche se l
'attività dei
dipendenti o dei
terzi non è
resa dalle
stesse persone. Se
il percipiente
(agente) si
avvale soltanto
di prestazioni
di terzi, il
requisito della
continuità
sussiste qualora
il percipiente
sostenga nel
periodo d'imposta
precedente
costi per dette
prestazioni
in misura superiore
al 30% dell'ammontare
complessivo
delle provvigioni
imputabili
a tale periodo |