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Tutta la NORMATIVA per gli Agenti di Commercio


- Ritenute ridotte

La ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% e non sul 50%) è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso, nonchè l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/ o di terzi per un periodo complessivo di almeno 6 mesi.

La dichiarazione ha validità annuale e va spedita, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta nella misura ridotta solo dalla data in cui è venuto in possesso della dichiarazione dell'agente o rappresentante di commercio.

Il DM 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare dipendenti e terzi. Sono "dipendenti" coloro che si considerano tali secondo le norme della legislazione del lavoro ovvero coloro che prestano la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni.

Si considerano "terzi" coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari, i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito dell'impresa, nonchè gli associati in partecipazione quando il loro rapporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L'opera di dipendenti o di terzi è rilevante ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura ridotta indipendentemente dal numero degli stessi, purchè dia luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, oppure del minore periodo in cui l'attività è svolta, anche se l 'attività dei dipendenti o dei terzi non è resa dalle stesse persone. Se il percipiente (agente) si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità sussiste qualora il percipiente sostenga nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo


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